Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 30 Ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione esterni al centro storico del capoluogo

1. Si tratta degli insediamenti di antica formazione, posti in continuità con il nucleo antico del capoluogo, o esterni ad esso.

2. Gli Interventi ammessi sono i seguenti:

  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • - ristrutturazione edilizia di tipo limitato
  • - interventi pertinenziali senza incremento di Superficie edificabile (Se) finalizzati alla riconfigurazione di volumetrie pertinenziali esistenti e incongrue
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - sostituzione edilizia
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie
  • interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento alle esigenze dei disabili

3. Il Piano si attua mediante modalità diretta per i soli interventi di:

  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • - ristrutturazione edilizia di tipo limitato
  • interventi pertinenziali senza incremento di Superficie edificabile (Se) finalizzati alla riconfigurazione di volumetrie pertinenziali esistenti e incongrue
  • - mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie
  • interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento alle esigenze dei disabili

Con Piano di Recupero è consentita l’attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica oltre al ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.

5. (comma eliminato)

6. Per gli edifici esistenti aventi destinazione d'uso in contrasto con quanto indicato all'Articolo 26 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. È inoltre ammesso il cambio d'uso finalizzato a rendere congrua la destinazione d'uso.

7. Non si applicano le misure di incentivazione di cui all'Articolo 15 delle presenti norme.

8. Nelle zone così classificate, constatato l'eventuale stato di degrado degli edifici e verificato il loro valore storico e/o architettonico, mediante Procedimento edilizio convenzionato, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 23 delle presenti norme.