Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 20 bis Interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale del bordo edificato

1. Per tutti gli interventi edilizi ammessi nei diversi ambiti del territorio urbanizzato posti al confine con il territorio extraurbano valgono le seguenti prescrizioni:

  • - verso l’area extraurbana sono ammesse solo recinzioni vegetali (siepi, arbusti, ecc.) eventualmente associate a reti metalliche
  • - è vietato il frazionamento dei resedi di pertinenza mediante parcellizzazione degli spazi con recinzioni, siepi o altro materiale
  • - è vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive incoerenti e non autoctone.

2. Relativamente agli ambiti interessati da permessi di costruire convenzionati o da piani urbanistici attuativi valgono le seguenti indicazioni:

  • - utilizzare modalità costruttive quali tetti e facciate verdi;
  • - evitare fronti edilizi continui paralleli al confine con gli ambiti extraurbani;
  • - individuare corridoi verdi traversali al margine tra zone urbane ed extraurbane.vedi anche punto 7.