Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 18 ter Particolari disposizioni per le aree tutelate per legge

Per le aree sottoposte a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 si rimanda all’integrale applicazione delle prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B) oltre al rispetto delle seguenti disposizioni che declinano le direttive e le prescrizioni della disciplina del PIT/PPR in relazione alle specifiche peculiarità delle aree oggetto di intervento per ogni tipologia di vincolo.

a. Territori contermini ai laghi (art. 142 comma 1 lettera b).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme;
  • - deve essere garantita la salvaguardia delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - gli interventi di nuova edificazione non devono compromettere le formazioni vegetali autoctone e la continuità ecologica tra l’ambiente lacustre e il territorio contermine. Laddove è ammessa la realizzazione di strutture a carattere temporaneo deve esserne garantita la completa rimovibilità, riciclabilità o il recupero al termine dell’utilizzo;
  • - non deve essere precluso l’accesso alle rive dei laghi;
  • - negli interventi sulle aree pertinenziali deve essere garantita una permeabilità pari almeno al 40% del resede di pertinenza, dovrà essere fatto ricorso, laddove possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica.

b. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative aree di tutela (art. 142 comma 1 lettera c).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme
  • - deve essere garantita la salvaguardia delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo
  • - gli interventi di nuova edificazione non devono compromettere la vegetazione ripariale e la continuità ecologica
  • - non deve essere precluso l’accesso al corso d’acqua e alle fasce ripariali
  • - negli interventi sulle aree pertinenziali deve essere garantita una permeabilità pari almeno al 40% del resede di pertinenza.

c. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 comma 1 lettera f).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nei parchi e nelle riserve non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi.

d. Territori coperti da foreste e boschi (art. 142 comma 1 lettera g).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere mantenuti i sentieri esistenti garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme
  • - negli interventi edilizi ammessi si dovrà ricorrere a soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. Non è ammesso l’uso di materiali riflettenti e l’altezza dei nuovi manufatti non dovrà superare quella delle alberature circostanti.
  • - non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

e. Usi civici (art. 142 comma 1 lettera h)

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione se non strettamente necessari all’esercizio dei diritti di uso civico nel rispetto degli assetti idro geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi ed identitari
  • - sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale; tali interventi devono concorrere al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva
  • - tutti gli interventi devono comportare la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

f. Zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lettera m).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - fatte salve le disposizioni di legge relative a ai beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. non sono comunque ammessi interventi di trasformazione che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche
  • - nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere realizzati con tecniche, forme e materiali che minimizzino il loro impatto nel contesto, sia dal punto di vista fisico che paesaggistico.