Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 18 bis articolari disposizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Per le aree sottoposte a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 si rimanda all’integrale applicazione delle prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 4B) oltre al rispetto delle seguenti disposizioni che declinano le direttive e le prescrizioni della disciplina del PIT/PPR in relazione alle specifiche peculiarità delle aree oggetto di intervento per ogni tipologia di vincolo.

a) Zona denominata 'Alpe di Poti', sita nell'ambito del Comune di Arezzo. DM 29/04/1954 - GU 101/1954 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04)

La zona, oltre a costituire, con il bosco di abeti che occupa la sommità dell'altura, un quadro naturale di singolare bellezza, offre vari e interessanti punti di vista verso la Valdichiana e la Val Tiberina.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse, ed essere garantita la conservazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, piccoli laghetti e pozze).

L'istallazione degli impianti di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva ecc. dovrà verificare soluzioni tecnologiche innovative che consentano di contenere le dimensioni dei tralicci e di rimuovere gli elementi obsoleti. E' in ogni caso privilegiata la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.

L'edificazione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

b) Visuali panoramiche godibili dall'Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo. DM 29/01/1969 - GU 50/1969 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04).

La fascia di territorio laterale alla Autostrada del Sole ha notevole interesse pubblico perché, per la varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza, godibili dall'intero percorso dell'autostrada del Sole che l'attraversa.

Negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche dall'Autostrada. In particolare gli interventi non potranno limitare o occludere i coni visivi che si aprono verso i fondali, i panorami e gli skylines. I nuovi insediamenti dovranno assecondare, quanto ad orientamento delle costruzioni, la maglia agraria esistente e dovranno mitigare gli effetti di frattura sul paesaggio con la ricucitura dei percorsi e dei filari di siepi/alberature preesistenti.

c) Zone del Bacino Artificiale della Penna : area compresa tra i bacini dell'Arno, la vicinale di podere Spedaluccio, Casa Scano, Pieve a Maiano. DM 28/06/1956 - GU 73/1988 (tipologie c e d art. 136 D.lgs.42/04)

La zona presenta aspetti tipici di paesaggio collinare e risulta caratterizzata oltre che dai suddetti elementi naturali, quali il bosco e il sistema fluviale, da una diffusa utilizzazione agricola con colture anche pregiate come girasoli e vigneti DOC; che la medesima, inserita in una generalità di visuali panoramiche e paesistiche, è al centro di un'ampia zona di ripopolamento faunistico, proposta dall'amministrazione provinciale ai fini della costruzione di un parco integrale.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali da e verso il fiume, che non potranno essere limitate o occluse, e dovrà essere garantita la conservazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, piccoli laghetti e pozze).

I nuovi insediamenti dovranno assecondare, quanto ad orientamento delle costruzioni, la maglia agraria esistente e dovranno mitigare gli effetti di frattura sul paesaggio con la ricucitura dei percorsi e dei filari di siepi/alberature preesistenti. Gli interventi non potranno in ogni caso limitare o occludere i coni visivi che si aprono verso i fondali, i panorami e gli skylines degli insediamenti storici che, parimenti, dovranno essere conservati nei loro valori identitari (campanili, edifici di particolare imponenza, vegetazione a corredo). L'installazione di impianti solari è consentita in posizioni tali da non alterare la percezione di unitarietà delle coperture dei centri e nuclei storici.

Le nuove viabilità poderali dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale con l'eventuale inserimento di siepi di specie autoctone, filari e fasce boscate.

Non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.

Gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

d) Bosco in località Stoppe d' Arca. DM 7/12/1964-1 (tipologia a art. 136 D.lgs.42/04) Il bosco ha notevole interesse pubblico, poiché ricco di pregiate essenze quali: filari di cipressi, pini secolari, cedri, bogotà, tigli e magnolie e rappresenta un elemento di notevole importanza nel paesaggio della vallata di cui costituisce lo sfondo e la caratteristica.

Negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche dalla superstrada dei due mari, che non potranno essere limitate o occluse.

e) Fasce laterali della Superstrada dei Due Mari nel tratto Olmo-Foce di Scopetone nel Comune di Arezzo per la larghezza di metri 200 dall'asse stradale. DM 27/03/1971 - GU 103/1970 (tipologia c art. 136 D.lgs.42/04)

La zona ha notevole interesse pubblico perché comprende vaste zone boschive ancora intatte e numerose ville secolari che ben si inseriscono nel paesaggio. Inoltre i colli di Santa Maria e di San Cornelio e soprattutto quello di Foce di Scopetone, ricoperti di vegetazione ad alto fusto, conferiscono alla località un particolare aspetto di silvana bellezza.

I nuovi annessi agricoli, ove ammessi dalle presenti norme, dovranno essere localizzati in modo tale da non interferire negativamente con gli edifici appartenenti al patrimonio storico urbano ed extraurbano di cui all'articolo 24 delle presenti norme, né con le relative aree di pertinenza. Le nuove viabilità poderali dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale con l'eventuale inserimento di siepi di specie autoctone, filari e fasce boscate.

Gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato. Non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.

In ogni caso negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse. Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

Le trasformazioni che intercettano il tracciato della ferrovia Arezzo-San Sepolcro, come identificato all'interno della tavola C3.3 di Piano Strutturale, dovranno garantire il mantenimento e la conservazione del tracciato e delle opere d'arte ad essa connesse.

f) Zona dello 'Scopetone', sita nell’ambito del Comune di Arezzo. DM 13/01/1959 - GU 23/1959 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con il suo gruppo di alture coperte di vegetazione di alto fusto oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse. La costruzione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

g) Collina Santa Maria delle Grazie. D.M. 25/05/1962 - G.U. 191 del 1962 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alla collina di San Fabriano e di Castel Secco e San Cornelio, una naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con l'insigne Santuario delle Grazie, un quadro di eccezionale bellezza accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul santuario devono garantire: il mantenimento dell’impianto morfotipologico/architettonico del complesso; devono essere mantenuti i percorsi storici, gli accessi storici e le opere di arredo dell’annesso parco; è vietata l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico, impianti fotovoltaici, microeolico ecc.), sulle coperture dei fabbricati che costituiscono il complesso;
  • - gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato;
  • - non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.
  • - l'edificazione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.
  • - gli interventi sul territorio agricolo dovranno salvaguardare e ricostruire gli elementi lineari e puntuali del paesaggio (siepi, boschetti, filari alberati).

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

h) Colle di san Fabiano. D.M. 25/05/1962 - G.U. 194 del 1962 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alle colline di Santa Maria delle Grazie e di Castel Secco e San Cornelio, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con i suoi larghi spazi coltivati, in mezzo ai quali si adagiano le ville signorili circondate da parchi e giardini e le scure file di cipressi, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul territorio agricolo dovranno salvaguardare e ricostruire gli elementi lineari e puntuali del paesaggio (siepi, boschetti, filari alberati);
  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di rese di storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato; non sono ammessi interventi di nuova edificazione che costituiscono nuclei isolati.
  • - i nuovi annessi agricoli non possono essere realizzati nelle aree di pertinenza degli edifici di carattere storico, devono essere realizzati con soluzioni che assicurino l’integrazione paesaggistica limitando gli interventi di sbancamento;
  • - non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie;
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

i) Colle di Castelsecco e di San Cornelio. D.M. 25/05/1962 - G.U. 198 del 1962 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alle altre colline di Santa Maria delle Grazie e San Fabiano, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con i resti dell’antica cittadina etrusca, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di resede storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato; non sono ammessi interventi di nuova edificazione che costituiscono nuclei isolati.
  • - gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree di pertinenza devono mantenere l’unitarietà degli spazi pertinenziali comuni, deve essere mantenuto il carattere di ruralità dell’edificato con il contesto, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato;
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

l) Collina di Pionta. D.M. 25/03/1965 - G.U. 101 del 1965 (tipologia c art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, coperta di vegetazione tanto da offrire una vera e propria oasi di verde caratteristica nel nuovo tessuto urbano, costituisce, unitamente ai reperti paleo-cristiani e classici ivi esistenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di resede storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; devono essere mantenuti i manufatti storicizzati e gli elementi decorativi quali serre storiche, limonaie, fontane, muri, annessi, in presenza di resedi storicizzati deve essere mantenuta l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni);
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

m) Zona della Fortezza Medicea. D.M. 20/10/1956 - G.U. 276 del 1956 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta oltre a costituire con le zone verdi, con l’antica fortezza e con i caratteristici edifici, un caratteristico complesso avente valore estetico funzionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama verso la città di Arezzo e sulla campagna circostante.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sulla fortezza si rimanda alle disposizioni di cui alla scheda norma specifica (elaborato E1.1 del PO);
  • - negli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA ed in presenza di resede storicizzati deve essere mantenuta l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni);
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

n) Giardino di via Petrarca. D.M. 28/06/1956 (tipologia a art. 136 D.lgs.42/04): L’immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico perché con la sua ricca vegetazione arborea costituisce una caratteristica nota paesistica nel perimetro della città.

Non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche o sovrapporsi con gli elementi significativi del paesaggio.