Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 15 Misure di incentivazione

1. Per misure d'incentivazione si intende l'insieme di misure atte a garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di riqualificazione edilizia e territoriale. Esse sono finalizzate a incentivare interventi privati che contemplino prestazioni qualitative più elevate in termini sociali od ambientali.

2. Le misure di incentivazione si concretizzano in una quantità aggiuntiva di capacità edificatoria che può essere utilizzata dal Comune per incentivare la realizzazione di servizi pubblici anche esternamente all'ambito di intervento. Tale quantità edificatoria può essere trasferita in altri ambiti interessati da trasformazione urbanistica.

3. Agli ambiti del territorio urbano si applicano le misure di incentivazione di seguito indicate:

  1. a. Incentivazioni finalizzate all'incremento di servizi privati di interesse pubblico o generale
    Tali incentivazioni si applicano sia nel territorio già trasformato sia nelle aree di trasformazione. Esse sono definite nella realizzazione di servizi che assumono interesse pubblico o generale quali, a titolo esemplificativo:
    • - asili nido,
    • - sedi di associazioni culturali e di quartiere,
    • - residenza sociale destinata all'affitto.
    La maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata nella misura di 2 mq di Superficie edificabile Se aggiuntivo per ogni mq di Superficie edificabile Se da destinare alla realizzazione di servizi privati di interesse pubblico o generale.
    L'accesso alle misure di incentivazioni di cui al presente punto comporta un vincolo di destinazione ventennale.
    Gli incrementi di edificabilità di cui al presente punto si applicano solo nel caso del raggiungimento di una Superficie edificabile Se utile al soddisfacimento del servizio privato d'interesse generale che si intende realizzare e che comunque dovrà essere non inferiore alla dimensione di 100 mq di Superficie edificabile Se.
  2. b. Incentivazioni finalizzate al miglioramento della qualità urbana ed edilizia degli interventi di trasformazione mediante procedure concorsuali
    Tali incentivazioni si applicano nelle sole aree di trasformazione soggette a piano urbanistico attuativo. Esse trovano effettiva attuabilità qualora il progetto relativo agli ambiti di trasformazione sia il risultato di un percorso concorsuale al quale devono partecipare almeno tre studi professionali. La misura di incentivazione è pari ad un incremento del 10% della Superficie edificabile Se realizzabile. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. relativamente alle procedure concorsuali.
  3. c. Incentivazioni finalizzate al miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale dei contesti rurali
    L'incentivazione consiste nella possibilità di recuperare Superficie edificabile Se da edifici esistenti nelle aree di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale (di cui all'Articolo 18 o nelle fasce di rispetto inedificabili (di cui all'Articolo 16) ad eccezione degli immobili presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di cui al R.D. 523/1904 e del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 per cui valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 15 bis. L'incentivazione si quantifica nella Superficie edificabile Se esistente incrementata del 20%. Il diritto edificatorio cos&igrave generato può essere utilizzato:
    • - negli ambiti urbani a media e alta trasformabilità
    • - negli ambiti urbani a bassa trasformabilità di recente formazione esito di processi unitari a carattere identitario;
    • - come interventi di addizione volumetrica di edifici esistenti nei contesti rurali, anche associata a cambio di destinazione d'uso, qualora queste siano previste nelle norme relative al territorio rurale.
    L'incentivazione si attiva a seguito di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e ripristino del resede.
    L
    La misura di cui alla presente lettera non si applica agli edifici del patrimonio storico e testimoniale (Patrimonio storico urbano ed extraurbano).
  4. d. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo
    L'incentivazione consiste nell'accorpamento di edifici esistenti al fine di ridurre l'incidenza della copertura del suolo e l'incremento della superficie naturale permeabile. Essa si esplicita in un incremento della Superficie edificabile Se esistente pari al 20% dell'esistente.
  5. e. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del rischio sismico o idrogeologico
    10% di incremento di Superficie edificabile Se se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
    20% di incremento di Superficie edificabile Se se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
  6. f. Incentivazioni finalizzate alla realizzazione di opere e interventi di interesse pubblico esterni all'ambito di intervento
    L'incentivazione consiste nella possibilità di realizzare opere di interesse pubblico da concordare con l'amministrazione comunale.
    L'incentivazione si specifica nell'incremento del 10% della Superficie edificabile Se realizzabile.

4. Nelle norme di ciascuna zona si precisa l'applicabilità o meno delle incentivazioni sopra individuate.

5. Gli interventi in applicazione delle misure di incentivazione si attuano con modalità diretta convenzionata o mediante progetti unitari convenzionati.

6. Le misure di incentivazione si sommano alle Superfici edificabili Se ammesse per ciascuna zona, fatto salvo il rispetto dei parametri di zona (distanze, altezze, superficie filtrante, ecc.).

7. In sede di istanza di permesso di costruire convenzionato, la parte richiedente indica, corredando il progetto con schede tecniche e con ogni altro documento utile a comprovare i caratteri dell'intervento, le obbligazioni assunte (anche in relazione al mantenimento in efficienza nel tempo di manufatti ed impianti che consentono il perseguimento delle misure di incentivazione), delle quali si fa menzione nella convenzione. Nella convenzione sono altres&igrave previste le garanzie finanziarie mediante stipula di polizza fidejussoria a vantaggio del comune in caso di mancato assolvimento delle prestazioni.

La sottoscrizione della convenzione che accede al permesso di costruire consente l'assegnazione e l'utilizzo del diritto di edificabilità corrispondente alla misura di incentivazione. L'amministrazione, prima dell'agibilità, verifica la effettiva rispondenza dell'immobile a quanto indicato nel progetto.

La dichiarazione di fine lavori è corredata da una dichiarazione del direttore lavori, il quale attesta il rispetto degli impegni assunti. L'amministrazione comunale opera verifiche su almeno il 50% dei cantieri nei quali siano in corso interventi che beneficino del regime incentivale.

Qualora sia accertato il mancato raggiungimento dei livelli prestazionali che hanno determinato l'applicazione degli incentivi, di cui al presente articolo, il Comune attiva l'escussione della polizza prestata e irroga una sanzione di importo pari alla metà degli incentivi riconosciuti.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere agli incentivi di cui presente articolo costituisce parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA ed è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 65/2014 e dal DPR 380/2001.

8. Gli incrementi edificatori derivanti da incentivazioni possono essere trasferiti.