Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 14 Compensazione urbanistica

1. Ai fini dell’applicazione delle misure di compensazione urbanistica valgono le seguenti definizioni:

  • - diritto edificatorio: si tratta di un istituto che si ottiene con la privazione di un bene durevole derivante dalla delocalizzazione di volumi esistenti oggetto di demolizione;
  • - credito edilizio: si tratta di un istituto derivante da patti di compensazione di cui all’art. 101 della legge regionale 65/2014 e completamente regolamentato dalla stessa legge.

La compensazione urbanistica si articola in due fattispecie:

  • - Compensazione urbanistica finalizzata alla infrastrutturazione del territorio: s'intende l'istituto giuridico mediante il quale viene permesso ai proprietari di aree ed edifici destinate a servizi e/o alla viabilità di recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma di crediti edilizi, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione gratuita all'amministrazione dell'area interessata dalla destinazione a servizio e/o alla viabilità. Tale credito edilizio si genera a favore dei privati proprietari delle aree destinate a servizi e alla viabilità nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei servizi e della viabilità. Per tale fattispecie si rinvia al successivo Articolo 103. Il Comune, ai fini di una corretta gestione dei crediti edilizi derivanti da compensazione urbanistica finalizzata alla infrastrutturazione del territorio, istituisce il registro dei crediti edilizi e dei diritti edificatori. Per il funzionamento di tale registro il comune predisporrà specifico regolamento attuativo.
  • - Compensazione urbanistica finalizzata alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale: s'intende l'istituto giuridico mediante il quale viene promossa la delocalizzazione di immobili anche ricadenti all’interno delle aree di tutela come identificate agli art. 16 e 18 che determinano un impatto paesaggistico e ambientale negativo applicabile secondo le modalità indicate all’art. 23.

2. L’utilizzo dei crediti edilizi è consentito all'interno del PTU in conformità a quanto disciplinato all’art. 101 della L.R. 65/2014. L’utilizzo dei diritti edificatori è consentito, all’esterno del PTU, anche per interventi di addizione volumetrica nel territorio rurale qualora generati sempre nel territorio rurale secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.

3. Salve diverse e più di dettaglio indicazioni, al fine di garantire l'effettiva attuabilità degli interventi interessati da Compensazione urbanistica, negli ambiti oggetto di trasformazione (Ambiti di Trasformazione, Progetti Unitari Convenzionati, Permessi di costruire convenzionati) è individuata una percentuale di Superficie edificabile Se da destinare obbligatoriamente al trasferimento di crediti edilizi e diritti edificatori. In alternativa è consentita la monetizzazione ovvero il trasferimento all'amministrazione comunale di risorse che verranno dalla stessa destinate alla acquisizione di aree da destinare a servizi previsti dal Piano Operativo. A tal fine l'amministrazione comunale predisporrà un regolamento per determinare il valore delle monetizzazioni.

4. (comma eliminato)

5. L'amministrazione comunale predisporrà uno specifico regolamento per l'attuazione della compensazione urbanistica e istituirà presso l'ufficio edilizia del comune un "Registro dei crediti edilizi e dei diritti edificatori" con la funzione di supportare in maniera efficace e trasparente la gestione dei diritti edificatori stessi.

6. Non sono ammessi trasferimenti di volumetrie derivanti da diritti edificatori superiori a 100 mq di Superficie Edificabile quando la localizzazione proposta determini la necessità di realizzare nuova viabilità rurale o nuove opere di urbanizzazione con esclusione degli ambiti ad alta trasformabilità. L'inserimento delle volumetrie in ambito rurale dovrà documentare la conservazione della maglia poderale caratterizzata da ciglioni, scarpate, filari alberati, fossi, limiti di colture e, ove determini la realizzazione di più fabbricati, dovrà prevedere la localizzazione in continuità fisica e tipologica con i nuclei abitati esistenti nel rispetto di eventuali elementi e visuali di pregio.