Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 12 Dotazioni di parcheggi privati in relazioni al carico urbanistico

1. Le dotazioni di parcheggi privati comprendono le dotazioni necessarie ai fini del soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/1989.

2. Le dotazioni di parcheggi di cui al presente articolo rimangono di proprietà privata e non possono essere computate ai fini della verifica della superficie per opere di urbanizzazione.

3. Le superfici per le dotazioni di parcheggio sono definite in funzione del carico urbanistico ed in relazione agli usi definiti all'articolo precedente, e si articolano come segue:

  • - carico urbanistico nullo: non sono previsti parcheggi di dotazione
  • - carico urbanistico basso: 1 mq ogni 10 mc di costruzione;
  • - carico urbanistico medio: 1,5 mq ogni 10 mc di costruzione;
  • - carico urbanistico alto: 2 mq ogni 10 mc di costruzione.

Per le attività commerciali classificate come medie strutture di vendita (Du_C.2) deve in ogni caso essere garantita la quantità di parcheggi di relazione stabiliti dal DPGR 23/R/2020, ovvero 1,5 mq ogni mq di superficie di vendita.

Per le attività commerciali classificate come grandi strutture di vendita o centri commerciali (Du_C3) deve in ogni caso essere garantita la quantità di parcheggi di relazione stabiliti dal DPGR 23/R/2020, ovvero 2 mq ogni mq di superficie di vendita a cui si aggiungono 1,5 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali. Le quantità di parcheggi di relazione stabiliti dal DPGR 23/R/2020 non possono coincidere con i parcheggi privati pertinenziali di cui dalla legge 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificata dalla legge 122/1989, mentre possono coincidere con le quantità eccedenti derivanti dall'applicazione del precedente comma 3.

4. Non è richiesta la verifica degli standard minimi del Regolamento Regionale 23R/2020:

  1. a) nelle zone omogenee A ai sensi del DM 1444/68;
  2. b) nelle zone omogenee B ai sensi del DM 1444/68, limitatamente agli esercizi di vicinato in quanto strettamente connessi alla destinazione residenziale;
  3. c) nelle altre zone, solo per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale.

5. Ai fini del calcolo del volume per la dotazione di parcheggi si fa riferimento all'art. 24 del DPGR 39/R/2018.

6. In caso di frazionamento a seguito di ampliamento devono essere garantiti le seguenti dotazioni:

  • - 1 posto auto per unità immobiliari fino a 50 mq
  • - 2 posti auto per unità immobiliari oltre i 50 mq.