Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

APPENDICE 3 Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano

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Il Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) è uno strumento di programmazione contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la individuazione degli interventi necessari al loro superamento per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni.

Il comune di Arezzo dispone di un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) redatto nel 2016 ed esteso al solo nucleo capoluogo.

Disposizioni per l'aggiornamento del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Il vigente Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche dovrà quindi essere aggiornato mediante:

  • - la sua estensione a tutte le parti interne al perimetro del centro abitato
  • - aggiornamento delle schede del piano vigente
  • - predisposizione delle schede per le parti del territorio non interessate dal vigente piano.

Particolare attenzione dovrà essere posta allo spazio pubblico non edificato. A tale fine si dovrà procedere individuando zone omogenee dal punto di vista delle problematiche connesse all'eliminazione delle barriere architettoniche.

In linea di massima l'aggiornamento del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche dovrà partire da una macro-suddivisione del territorio così definita:

  • - nuclei di antica formazione: sono gli ambiti caratterizzati da edifici compatti e da strade di ridotte dimensioni che separano gli edifici fra loro contrapposti. Gli spazi dedicati alla mobilità di persone e mezzi rispondevano ad esigenze del tutto diverse dalle attuali. In tali ambiti, è molto difficile operare per migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici in quanto i vincoli dovuti alla dimensione della carreggiata ed alle esigenze di garantire il traffico veicolare impediscono frequentemente ogni possibilità di azione. La fattibilità di interventi incisivi risulta condizionata da scelte che comportano una drastica riduzione della circolazione veicolare, la pedonalizzazione di alcune aree o comunque limitazioni del transito e della sosta.
  • - ambiti edificati dal dopoguerra alla fine degli anni 70: rappresentano le parti del territorio urbanizzato che si sono sviluppate in modo eterogeneo e nella quasi totalità dei casi inadeguato rispetto alle attuali esigenze di fruibilità degli spazi pubblici. Nella grande maggioranza dei quartieri nati in questo periodo sono presenti sedi stradali di larghezza inadeguata, con marciapiedi di dimensioni insufficienti rispetto a quelli della carreggiata non sempre idonei a garantire la percorribilità in sicurezza anche da parte di persone normodotate. In tale contesto il problema delle barriere fisiche è accentuato dalla presenza di un numero di autoveicoli maggiori rispetto alle previsioni del periodo di costruzione; l'insufficiente spazio loro garantito induce comportamenti che, di fatto, tendono ad aggravare la situazione strutturale esistente. In questi ambiti l'intervento è inoltre reso più problematico da fenomeni ricorrenti, quali:
    • - presenza di manufatti e segnaletica che riduce ulteriormente le dimensioni dei marciapiedi;
    • - mancanza di continuità dei percorsi pedonali;
    • - pavimentazione tipologicamente diversificata che rende più difficoltosa la deambulazione.
    In tale ambito si rendono di norma possibili interventi volti almeno al miglioramento delle condizioni di accessibilità esistenti, compatibilmente con i vincoli economici e tecnici derivanti dalla conformazione dell'edificato circostante.
  • - ambiti di più recente formazione: I quartieri della città nati negli ultimi anni presentano in genere problemi di minore entità. Ciò è dovuto sia all'entrata in vigore della specifica normativa in materia, sia alla cresciuta attenzione e all'interesse con cui è stato progressivamente affrontato il problema delle barriere architettoniche.
    Alcune criticità sono comunque presenti negli spazi pubblici di più recente costruzione, in particolare nei casi dove l'accessibilità può risultare ostacolata dalla presenza di barriere sensoriali. Queste ultime richiedono soluzioni specifiche appropriate, distinte in riferimento alle varie tipologie di disagio, suscettibili peraltro di non risultare del tutto compatibili con le esigenze proprie dei diversi tipi di disabilità. Tali barriere sono, infatti, sorte in modo sistematico per il modo con cui è stata concepito e costruito il tessuto urbanistico, quando era ritenuta primaria e prioritaria, la mobilità veicolare, ovviamente a discapito di quella pedonale, che solo negli anni Settanta del trascorso secolo ha assunto rilievi importanti anche per il legislatore.
    Pertanto i marciapiedi sono stati costruiti con modesta larghezza anche dove la carreggiata presentava dimensioni più rilevanti e con caratteristiche tali, pendenza trasversale, eterogeneità della pavimentazione, presenza di pali della pubblica illuminazione od altri manufatti in elevazione, da lasciare presagire una importanza marginale loro attribuita, in confronto ad altre opere di urbanizzazione.

Al fine di adeguare il Piano vigente, nelle nuove schede e in quelle esistenti, in particolare in relazione allo spazio pubblico non edificato, dovrà essere prevista l'esecuzione di opere di adattamento alle necessità motorie dei diversamente abili così riassumibili:

  • - garanzia della continuità planimetrica dei percorsi pedonali su tutte le strade comunali al fine di evitare tratti "senza sfondo" a causa della loro mancanza o mediante ricostruzione di tratti o collegamenti con percorsi adiacenti;
  • - collegamenti con i percorsi paralleli o adiacenti separati dalla carreggiata stradale per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa raccordati medianti raccordi altimetrici
  • - allargamento dei marciapiedi fino alla larghezza minima di 1,50 m, al loro dei manufatti da cui non si posa prescindere la presenza;
  • - spostamento dei pali della pubblica illuminazione al fine di garantire una larghezza netta per il transito dei pedoni di almeno 1,0 m;
  • - spostamento e/o modifica di ogni altro manufatto in elevazione presente negli spazi pedonali al fine di garantire una analoga larghezza minima di transito
  • - eliminazione di ogni discontinuità altimetrica all'interno dei percorsi pedonali dovute a lapidi, chiusini di manufatti interrati o ad interazione con strutture di proprietà pubbliche o private adiacenti
  • - realizzazione di raccordi altimetrici per garantire la continuità dei percorsi in corrispondenza dei passaggi pedonali
  • - stesa di manti di usura o posa di pavimentazioni al fine di assicurare la massima regolarità del piano di calpestio.

Per le aree e i percorsi riservati ai pedoni all'interno della viabilità veicolare si prescrivono i seguenti criteri di progettazione che andranno ulteriormente specificati in fase di adeguamento del piano:

  • - le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi dovranno essere eliminate salvo non esistano facili percorsi pedonali alternativi
  • - i percorsi pedonali dovranno essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza. I percorsi pedonali dovranno avere una larghezza minima di 1,50 m. con tratti, nei luoghi di maggiore traffico, aventi una larghezza minima di 1,80 m.
  • - in presenza di passaggi obbligati la larghezza potrà essere ridotta, per tratti comunque brevi, fino a 1,0 m.
  • - la pendenza trasversale non può superare l'1%
  • - la differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i 2,5 cm e dovrà essere arrotondata o smussata
  • - la pendenza di eventuali rampe di collegamento tra piani orizzontali diversi varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse; più precisamente:
    • - per rampe fino a 0,50 m. la pendenza massima è del 12%
    • - per rampe fino a 2,00 m. la pendenza massima è dell'8%
    • - per rampe fino a 5,00 m, la pendenza massima è del 7%
    • - oltre i 5,00 m. la pendenza massima è del 5%
  • - qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a 20 cm, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza
  • - gli attraversamenti stradali dovranno avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede
  • - nel caso di attraversamenti di strade con elevato traffico e, in ogni caso, in caso di strade con più di 2 corsie per senso di marcia, dovranno essere predisposte isole salvagente di almeno 1,50 m di larghezza
  • - gli attraversamenti semaforizzati dovranno essere dotati di segnalazioni acustiche
  • - la pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali dovrà essere in materiale antisdruciolevole, compatto ed omogeneo
  • - dovranno essere utilizzati materiali o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti
  • - non sono ammesse fessure in griglie o altri manufatti con larghezza o diametro superiore a 2 cm
  • - nelle aree di sosta deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi
  • - nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto auto ogni trenta posti auto o frazioni
  • - in caso di parcheggio posto ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o rampe

Al fine di adeguare il Piano vigente, nelle nuove schede e in quelle esistenti, in particolare in relazione agli edifici pubblici, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, dovrà essere prevista l'esecuzione di opere di adattamento alle necessità motorie dei diversamente abili così riassumibili:

  • - al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona dovrà essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità fisiche; tale zona dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:
    • - essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorsi con scale
    • - essere dotata di posti liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari a un posto ogni 400 posti o frazione
    • - i posti liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione dovranno essere di facile accesso, su pavimento orizzontale; dovrà inoltre avere dimensioni tali da garantire la manovra o lo stazionamento di una carrozzina
    • - nelle nuove costruzione e, ove possibile, negli interventi sugli edifici esistenti, dovrà essere prevista l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina
  • - All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:
    • a) all'interno di uffici amministrativi, ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
    • b) nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
    • c) eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, dovranno essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.
  • - per i trasporti pubblici di persone dovrà sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia realizzati su edifici vincolati dovranno essere realizzati in conformità con le "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale" redatte dalla Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008.

Disposizioni per gli ambiti oggetto di trasformazione e per i progetti di opere pubbliche

Per tutti gli ambiti soggetti a piano urbanistico attuativo o a Progetto Unitario Convenzionato e per gli interventi pubblici dovranno essere predisposti specifici elaborati con le seguenti informazioni:

  • - mappatura delle funzioni degli spazi
  • - mappatura degli accessi, dei percorsi e della segnaletica
  • - rilievo degli ostacoli, delle barriere architettoniche e delle accessibilità non agevoli
  • - stima relativa alla loro eliminazione
  • - priorità degli interventi.
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