Art. 88 Interventi consentiti
1. Ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, è consentita l'installazione o realizzazione delle seguenti tipologie di manufatti mediante intervento edilizio diretto:
- - Manufatti per l'attività agricola amatoriale;
- - Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e per la pesca.