Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 88 Interventi consentiti

1. Ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, è consentita l'installazione o realizzazione delle seguenti tipologie di manufatti mediante intervento edilizio diretto:

  • - Manufatti per l'attività agricola amatoriale;
  • - Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e per la pesca.