Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 87 Annessi agricoli tramite PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di annessi agricoli attraverso il PAPMAA.

2. La realizzazione di annessi agricoli è consentita nel rispetto di quanto disciplinato dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A).

3. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico - venatorie; la costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita nel rispetto dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - assenza di dotazioni idonee ad utilizzo commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - essere realizzati con caratteristiche tipologiche e costruttive ispirate alla massima semplicità formale;
  • - adozione di soluzioni atte a limitare gli impatti sul paesaggio.

4. La dotazione di annessi rurali consentita per unità colturale, come disciplinata dal PTCP, è compresa fra 450 e 650 mc, in relazione alle differenti zone agronomiche del territorio.

5. I locali in tutto o in parte interrati dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.