Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 86 Abitazioni rurali tramite PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del DPGR 63/R del 2016 e di quanto disciplinato dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A).

3. La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa, come disciplinata dal PTCP, non può essere maggiore di 150 mq di superficie edificabile dei vani abitabili. La dimensione minima ammissibile è stabilita in 80 mq di Superficie edificabile Se. La dimensione massima ammissibile di superficie non residenziale o accessoria (Snr) per ogni unità abitativa è stabilita in 50 mq.

4. L'altezza delle nuove costruzioni non potrà superare due piani fuori terra, con altezze nette interne non superiori a 2,90 ml; qualora l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml, l'altezza dell'edificio dovrà essere ridotta ad un solo piano.

5. I locali in tutto o in parte interrati dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.