Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 85 Interventi di nuova edificazione

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

2. La costruzione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e annessi agricoli, ove consentita dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A), è subordinata all'approvazione del Programma Aziendale, nel rispetto dei parametri fondiari e dimensionali di cui all'Articolo 84.

3. È consentita la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del PAPMAA e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.