Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 83 Interventi di miglioramento paesaggistico ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  1. a. mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  2. b. favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco;
  3. c. utilizzare tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi, in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  4. d. limitare il ricorso ad interventi che producono impermeabilizzazione del suolo;
  5. e. evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore;
  6. f. verificare preliminarmente la necessità di realizzare interventi di regimazione idraulica o di consolidamento dei terreni;
  7. g. definire preliminarmente le modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico adottando soluzioni impiantistiche e trattamento dei reflui conformi al DPGR 8/09/2008 n. 46/R e s.m.i. privilegiando, ove possibile, il collettamento dei reflui alla rete fognaria pubblica esistente;
  8. h. prevedere il ripristino degli eventuali luoghi degradati.

2. Nelle aree individuate dal PTCP come "maglia fitta" sono prescritti:

  1. a. la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  2. b. la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  3. c. il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi.