Intervento N. 19
Sigla intervento |
R1 |
Geomorfologia |
corpo di frana con movimento indeterminato non attivo |
ZMPSL |
Zona caratterizzata da movimenti franosi inattivi (3), Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico- meccaniche significativamente diverse (12) |
Pericolosità geomorfologica |
Pericolosità geomorfologica media (G.2) |
Pericolosità sismica locale |
Pericolosità sismica locale media (S.2), Pericolosità sismica locale elevata (S.3) |
Pericolosità idraulica |
Pericolosità idraulica bassa (I.1) |
Pericolosità geologica PAI |
P.F.2. - Aree a pericolosità media |
Pericolosità idraulica PAI |
- |
Fattibilità geomorfologica |
CLASSE G2 |
Fattibilità sismica |
CLASSE S2, CLASSE S3 |
Fattibilità idraulica |
CLASSE I1 |
Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia. |
Per la classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA non è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. |
Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (ZMPSL =12) dovranno essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte; così come previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05. |
Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. |
Parte dell'intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904. Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente. |