Art. 41 Il Sistema dei luoghi centrali
1. Il sistema dei luoghi centrali è articolato nei sottosistemi L1, L2.
2. Nel Sottosistema L1 - grandi attrezzature della città sono ammesse le seguenti destinazioni:
- a) residenziali di cui all'art. 9 negli edifici esistenti, o quale quota parte di edifici di nuova edificazione, fino al 50% della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
- b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
- c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, nonché alle sigle Tc2 e Tc3 quando espressamente indicate nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
- d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
- e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
- f) direzionali di cui all'art. 14;
- g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.
3. Nel Sottosistema L2 - luoghi centrali a scala urbana sono ammesse le seguenti destinazioni:
- a) residenziali di cui all'art. 9 negli edifici esistenti, o quale quota parte di edifici di nuova edificazione, fino al 50% della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
- b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
- c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
- d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
- e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
- f) direzionali di cui all'art. 14;
- g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.