Art. 40 Sistema della Residenza
1. Il sistema della residenza è articolato nei sottosistemi R1, R2, R3, R4.
2. Nel sottosistema R1-residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- a) residenziali di cui all'art. 9;
- b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
- c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1;
- d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
- e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
- f) direzionali di cui all'art. 14;
- g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.
3. Nel sottosistema R2-prevalentemente residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:
- a) residenziali di cui all'art. 9;
- b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
- c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
- d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
- e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
- f) direzionali di cui all'art. 14;
- g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.
4. Nel sottosistema R3-residenziale misto sono ammesse le seguenti destinazioni:
- a) residenziali di cui all'art. 9;
- b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
- c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
- d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
- e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
- f) direzionali di cui all'art. 14;
- g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.
5. Nel sottosistema R4 - luoghi centrali della residenza sono ammesse le seguenti destinazioni:
- a) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15;
- b) residenziali di cui all'art. 9, negli edifici esistenti o quale quota parte negli edifici di nuova edificazione, fino al 50 % della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
- c) negli edifici esistenti, o in quota parte degli edifici di nuova edificazione fino al 30% della Sul, sono ammesse le destinazioni:
- 1) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
- 2) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
- 3) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
- 4) turistico ricettive di cui all'art. 13;
- 5) direzionali di cui all'art. 14.