Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 85 Dimensionamento e monitoraggio del Regolamento Urbanistico

1. I valori massimi ammissibili per gli interventi dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale sono definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e tenendo conto degli interventi realizzati precedentemente all'adozione del Regolamento Urbanistico.

2. Nell'allegato D alle presenti norme tali valori sono riassunti per destinazione d'uso, suddivisi per U.T.O.E.

3. Il Comune monitora l'attuazione degli interventi, in modo da verificare il rispetto del dimensionamento prescritto; il monitoraggio interessa altresì la realizzazione di nuovi posti letto turistico ricettivi. Alla scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante della revisione del Regolamento Urbanistico.

Art. 86 Aree estrattive

1. Nelle aree individuate con la sigla "Ie" nelle tavole di progetto per le quali il PAERP ha previsto l'intervento di nuova escavazione è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica è "area a prevalente funzione agricola". Eventuali diverse destinazioni possono essere determinate nell'ambito del piano complesso di intervento relativo all'ASI 4.7 Cittadella del Tempo Libero. Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale deve seguire, oltre quanto disposto dalla L.R. 78/98, dal PRAER e dall'art. 8 delle Norme del PAERP, gli indirizzi specifici indicati per ciascuna area dal PAERP, nonché eventuali ulteriori approfondimenti richiesti in sede di autorizzazione all'escavazione in attuazione delle norme sopra citate. Per ogni ambito di escavazione dovrà essere redatta una progettazione unitaria, fatta salva la possibilità di intervenire per stralci funzionali.

2. Nelle aree individuate con la sigla lr nelle tavole di progetto per le quali il PAERP ha previsto l'intervento di recupero ambientale delle superfici escavate, è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva al fine della risistemazione ambientale delle superfici escavate per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, previa redazione di specifico piano attuativo. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica è "area a prevalente funzione agricola". Eventuali e diverse destinazioni possono essere determinate nell'ambito del piano complesso di intervento relativo all'ASI 4.7 Cittadella del Tempo Libero del PS. Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale deve seguire, oltre quanto disposto dalla L.R. 78/98, dal PRAER e dagli artt. 5 e 8 delle Norme del PAERP, gli indirizzi specifici indicati per ciascuna area dal PAERP, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di redazione del piano attuativo in attuazione delle norme sopra citate. Come previsto dal PRAER all'art. 4 dell'Elaborato 2 parte II e dal PAERP all'art. 5 comma 2 delle Norme Tecniche, al fine di incentivare il recupero delle cave dismesse che presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, è ammessa la coltivazione, anche per aree diverse da quelle individuate nella carta delle cave dismesse da recuperare, previa approvazione di specifico piano attuativo in variante al Regolamento Urbanistico.

3. Il Comune, in attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, emette apposito regolamento cave al fine di garantire, in coerenza con le norme ed i piani sovraordinati, un'efficace riduzione degli effetti negativi prodotti dall'attività di escavazione sull'ambiente e sulla popolazione. È prescritta una fascia di rispetto di 50 metri dagli edifici abitativi. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Cave l'autorizzazione all'escavazione di cui alla L.R. 78/98 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 87 L.R. 8 febbraio 2010, n. 5 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti"

1. In tutti gli edifici residenziali, esistenti o in via di realizzazione al 27 febbraio 2010, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla legge regionale n. 5/2010. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui a tale data sia stato ritirato il permesso di costruire, ovvero sia efficace la segnalazione certificata di inizio attività.

2. I volumi e le superfici recuperati non potranno essere oggetto di autonomi successivi frazionamenti.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi sulle unità immobiliari ad uso:

  1. a) residenziale;
  2. b) abitazioni rurali;
  3. c) alloggi a servizio delle attività industriali e artigianali, e delle attività commerciali all'ingrosso.

4. Requisiti igienico-sanitari ed impiantistici:

  1. a) Alle superfici minime dei vani abitabili di 9 mq e 14 mq, corrispondono volumi netti non inferiori rispettivamente a mc. 24,30 e mc. 37,80;
  2. b) Per i vani aventi rapporto aeroilluminante compreso fra 1/14 ed 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità deve essere asseverata dal progettista;
  3. c) I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.

Art. 87 bis Incentivi economici ed urbanistici

1. In attuazione alla L.R. 65/2014, al fine di incentivare la qualità architettonica, energetico ambientale e sismica il Comune prevede incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 70% ed incentivi di carattere edilizio-urbanistico consistenti in un incremento della SUL in aggiunta a quella consentita dalle presenti norme fino ad un massimo del 10% a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità architettonica, ambientale e paesaggistica, nonché di efficienza energetica, comfort abitativo e protezione sismica.

2. Gli incentivi si applicano, su richiesta dell'interessato, limitatamente alle destinazioni d'uso residenziale (comprese le abitazioni rurali), direzionale e di servizio e turistico-ricettiva.

3. Gli incentivi economici ed urbanistici sono applicabili agli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizione volumetrica nonché agli ampliamenti straordinari di edifici abitativi (LR 24/2009 Piano casa).

4. Gli incentivi economici si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo nonché agli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti (LR 5/2010).

5. Per accedere agli incentivi di cui al presente articolo dovrà essere dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e di sostenibilità ambientale e di miglioramento del comportamento sismico sulla base di un'apposita DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA, SISMICA ED ENERGETICO AMBIENTALE nonché di specifiche schede tecniche appositamente predisposte.

Art. 88 Norme transitorie

1. I permessi di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni decadono alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

2. In caso di decadenza del titolo abilitativo valgono le norme del Regolamento Urbanistico.

3. Alle richieste di permesso di costruire, alle SCIA e ad ogni altro procedimento edilizio, ivi compresa la richiesta di autorizzazione paesaggistica, presentato prima dell'adozione della variante di manutenzione alle NTA (DCC n. 4 del 23/01/2017), si applicano, su richiesta dell'interessato, esclusivamente le prescrizioni urbanistiche comunali vigenti al momento della presentazione.

4. I piani attuativi adottati ed i permessi di costruire in deroga approvati dal Consiglio Comunale tra la data di approvazione del Piano Strutturale e quella di adozione del presente Regolamento Urbanistico sono approvati o rilasciati secondo la normativa urbanistica vigente al momento dell'adozione dei piani attuativi o dell'approvazione del consiglio comunale per i permessi di costruire in deroga.

5. I piani attuativi approvati durante la vigenza del PRG del 1992 sono realizzabili entro il termine di decadenza dei piani stessi. Alla decadenza di tali piani attuativi, gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del RU sono soggetti alle previsioni del RU stesso. I predetti piani attuativi, anche se decaduti, se non completamente realizzati, sono comunque ultimati secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della loro approvazione. Le varianti ai piani attuativi, approvati alla data di entrata in vigore del RU, sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste e non modifichino il perimetro, con l'eccezione del caso in cui il perimetro sia reso conforme a quello indicato dal Regolamento Urbanistico.

6. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Aziendali approvati prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, per il relativo termine di validità degli stessi.