Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 80 Il Sistema della Mobilità

1. Il sistema della mobilità è costituito dai tracciati stradali che costituiscono la rete principale urbana, con esclusione della viabilità locale di distribuzione interna ai singoli sistemi.

2. Il sistema della mobilità (M) si articola nei seguenti sottosistemi:

  1. a) M0: autostrada
  2. b) M1: strade di attraversamento (extraurbane principali)
  3. c) M2: strade di penetrazione (extraurbane secondarie)
  4. d) M3: strade di distribuzione (urbane di quartiere)
  5. e) M4: ferrovie
  6. f) M5: centri intermodali.

Art. 81 Impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1, M2, M3; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno del Sistemi dei Luoghi centrali (L) e della Residenza (R), le zone sottoposte a tutela di cui all'art. 62 ed il tracciato del Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle;

2. Parametri e prescrizioni:

  • * Distanza minima da strade m. 10;
  • * Rapporto di copertura max 15%;
  • * Sul max mq 500;
  • * Altezza tettoie: 7,00 m misurata all'estradosso;
  • * Altezza altri edifici: un piano.

3. Per gli impianti esistenti in zone dove è vietata la nuova realizzazione, è ammesso un incremento della superficie fondiaria fino al 20%.