Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 72 Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio

1. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio. Tali aree sono classificate come zona omogenea A di cui al DM 1444/68. Gli interventi ammessi sono indicati nelle Schede normative di cui all'allegato A. Interventi più significativi possono essere assentiti con piano di recupero secondo quanto previsto dall'art.74. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 59, comma 1.

2. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti sono rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nell'ambito normativo della scheda.

4. Negli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sugli edifici deruti si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 4.

Art. 73 Centri antichi ed aggregati

1. Nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati e numerati i perimetri delle aree di pertinenza dei centri antichi e degli aggregati. Tali aree sono classificate come zona omogenea A di cui al DM 1444/68. Gli interventi ammessi sono indicati nelle Schede normative di cui all'allegato B; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 59, comma 1.

2. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti sono rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Negli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sugli edifici deruti si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 4.

4. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

Art. 74 Piani di recupero e progetti unitari convenzionati in edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio e centri antichi ed aggregati

1. Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, previo piano di recupero, è possibile effettuare la riorganizzazione complessiva dei volumi alle seguenti condizioni:

  1. a) il PdR deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72, essere prioritariamente finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio, e coordinare tutti gli interventi sugli edifici esistenti compreso eventuali adeguamenti delle opere di urbanizzazione, sugli spazi esterni, sulle pertinenze in maniera funzionale ad un corretto inserimento ambientale ed in coerenza con il contesto;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) è ammessa la collocazione di nuovi edifici, derivanti da interventi di sostituzione edilizia, anche in aree contigue esterne al perimetro della scheda normativa, se tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva degli edifici di pregio;
  4. d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re e rc), su edifici individuati come invarianti strutturali nella tav. C.02 del PS, sono confermati e realizzati in via prioritaria o contestuale ad altre trasformazioni, fatta salva la possibilità di intervenire sulle superfetazioni.
  5. e) la convenzione dovrà prevedere espressamente l'impegno prioritario da parte del privato ad attuare gli interventi di recupero previsti per il patrimonio edilizio di pregio ed eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.

1. bis Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, è consentita l'attivazione di un progetto unitario convenzionato di cui alla L.R. 65/14 alle seguenti condizioni:

  1. a) il PUC deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72, essere finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio, e coordinare tutti gli interventi sugli edifici esistenti, sugli spazi esterni compreso eventuali adeguamenti delle opere di urbanizzazione e sulle pertinenze, in maniera funzionale ad un corretto inserimento ambientale ed in coerenza con il contesto;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia limitata (re, rc e ril) sono confermati e realizzati in via prioritaria o contestuale agli altri interventi rilevando per gli stessi i presupposti di interesse pubblico.
  4. d) la convenzione dovrà prevedere espressamente l'impegno prioritario da parte del privato ad attuare gli interventi di recupero previsti per il patrimonio edilizio di pregio ed eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.

2. È ammesso, anche senza la redazione del piano di recupero, il trasferimento volumetrico alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10.

Art. 75 Altri edifici di antica formazione

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" riguardanti il territorio extraurbano, sono individuati gli edifici di antica formazione non inseriti nelle schede di cui all'art. 72 e 73. Per tali edifici sono ammessi i seguenti interventi:

  1. a) edifici da sottoporre a conservazione: restauro e risanamento conservativo;
  2. b) edifici di valore limitato: restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia di tipo limitato;
  3. c) ruderi: interventi di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  4. d) edifici non rilevati: manutenzione straordinaria; ristrutturazione edilizia di tipo limitato.

Art. 76 Viabilità storica (vi.st)

1. Per le strade individuate come viabilità storica è tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e ciclabile, senza compromettere la continuità del percorso. La tutela opera qualora la viabilità sia rappresentata nel catasto lorenese o in quello di impianto.

2. Per tali tracciati viari sono previsti interventi orientati alla tutela ed alla riqualificazione, sulla base di progetti per tratti omogenei e riconoscibili come elementi unitari.

3. I tracciati della viabilità storica sono mantenuti con le caratteristiche esistenti, sia per quanto riguarda la sezione e l'andamento planoaltimetrico, che per i materiali e le sistemazioni laterali; negli assi appartenenti al Sistema della Mobilità sono ammesse le modifiche e gli adeguamenti indispensabili alla funzionalità ed al ruolo definito per la tipologia di strada.

4. Per le strade vicinali è prescritto il mantenimento della fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente, il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale), evitando l'inserimento di elementi incongrui; sono in tal senso considerati parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno; per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e tecniche costruttive tradizionali; la sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco; per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi; il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata o da fossette laterali parallele al percorso.

5. Sono ammesse modeste modifiche ai tracciati purché non sia alterata l'unitarietà del percorso e non venga compromessa la maglia viaria storica. Sono altresì ammesse modifiche ai tracciati la cui unitarietà è stata compromessa da alterazioni rilevanti.

Art. 77 Siti cimiteriali

1. Nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati e numerati i siti cimiteriali esistenti. Sugli edifici esistenti ubicati all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi del relativo sistema o ambito di riferimento a condizione che:

  1. a) non sia ridotta la distanza dal cimitero;
  2. b) eventuali incrementi di volume siano contenuti entro il 10% del volume geometrico, ai sensi dell'art. 338 del RD 1265/1934.

Gli interventi di ampliamento del cimitero sono prescritti ed indicati attraverso le schede di cui all'allegato C: siti cimiteriali. All'interno di tali schede sono inoltre riportati i perimetri del vincolo cimiteriale.