Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 39 Il sistema Insediativo

1. Il sistema insediativo è costituito dall'insieme dei sistemi:

  1. a) della residenza,
  2. b) dei luoghi centrali,
  3. c) del produttivo,.

che a loro volta si articolano in sottosistemi.

2. Negli articoli successivi per ciascun sistema sono indicate le destinazioni d'uso ammesse.

3. Quando non diversamente specificato, per gli "edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio", sono ammesse le destinazioni previste per il sottosistema R2 di cui all'art.40.

Art. 40 Sistema della Residenza

1. Il sistema della residenza è articolato nei sottosistemi R1, R2, R3, R4.

2. Nel sottosistema R1-residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

3. Nel sottosistema R2-prevalentemente residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

4. Nel sottosistema R3-residenziale misto sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

5. Nel sottosistema R4 - luoghi centrali della residenza sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15;
  2. b) residenziali di cui all'art. 9, negli edifici esistenti o quale quota parte negli edifici di nuova edificazione, fino al 50 % della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
  3. c) negli edifici esistenti, o in quota parte degli edifici di nuova edificazione fino al 30% della Sul, sono ammesse le destinazioni:
    1. 1) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
    2. 2) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
    3. 3) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
    4. 4) turistico ricettive di cui all'art. 13;
    5. 5) direzionali di cui all'art. 14.

Art. 41 Il Sistema dei luoghi centrali

1. Il sistema dei luoghi centrali è articolato nei sottosistemi L1, L2.

2. Nel Sottosistema L1 - grandi attrezzature della città sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9 negli edifici esistenti, o quale quota parte di edifici di nuova edificazione, fino al 50% della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, nonché alle sigle Tc2 e Tc3 quando espressamente indicate nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

3. Nel Sottosistema L2 - luoghi centrali a scala urbana sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9 negli edifici esistenti, o quale quota parte di edifici di nuova edificazione, fino al 50% della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

Art. 42 Il sistema della Produzione

1. Il sistema della produzione è articolato nei sottosistemi P1, P2, P3, P4.

2. Nel sottosistema P1 - produttivo industriale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  4. d) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Sa, Si, So ed Sr;
  5. e) gli asili aziendali.

3. Nel sottosistema P2 - produttivo commerciale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1. Le attività diverse dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono ammesse solo negli edifici esistenti, senza incremento di Sul;
  3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  4. d) turistico ricettive di cui all'art. 13, solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica;
  5. e) direzionali di cui all'art. 14, senza incremento di Sul;
  6. f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Si, So ed Sr;
  7. g) gli asili aziendali.

In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 e non sono ammesse le attività industriali ed artigianali insalubri di prima classe.

4. Nel sottosistema P3 - produttivo residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 che non rechino disturbo alla residenza;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, negli edifici esistenti limitatamente all'articolazione Tc1;
  3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  4. d) turistico ricettive di cui all'art. 13 solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica;
  5. e) direzionali di cui all'art. 14 negli edifici esistenti senza incremento di Sul;
  6. f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Si ed So;
  7. g) gli asili aziendali.

In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 non alimentari e la residenza; non sono ammesse le attività industriali ed artigianali insalubri di prima classe.

5. Nel Sottosistema P4 - aree specializzate sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  3. c) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15 ad esclusione delle articolazioni Si, Sd, So, Sr, Ss e Ps.

6. Negli edifici esistenti appartenenti al Sistema della Produzione e per i quali viene indicata la funzione esclusiva "R", è ammessa anche la destinazione residenziale; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia.