Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 69 Interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", fermo restando il mantenimento della destinazione agricola, sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) interventi per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'efficienza energetica;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva non comportanti aumento di Sul, e interventi pertinenziali;
  4. d) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti con le modalità di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  5. e) le piscine nonché gli impianti sportivi pertinenziali;
  6. f) sostituzione edilizia;

Sono riservati all'imprenditore agricolo professionale:

  1. g) addizione volumetrica di cui all'art. 29, per ogni alloggio;
  2. h) addizione volumetrica fino a 100 mq. di Sul per gli annessi esistenti e comunque non superiore al 10% della Sul esistente.
  3. i) trasferimenti di volumetrie, per ogni singolo edificio, nei limiti del 20% della Sul degli edifici aziendali;

2. I trasferimenti di volumetrie e le addizioni oltre i limiti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1, ovvero da parte dell'imprenditore agricolo non professionale ancorchè entro i predetti limiti, nonché la trasformazione di annessi in unità abitative, se in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, sono consentiti previa approvazione di Piano Aziendale, ovvero nei casi di cui all'art. 64 comma 2 e 4 bis.

3. Gli interventi di cui al commi precedenti possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

4. Per gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola si applica l'art. 83 della L.R. 65/2014. Gli interventi di sistemazione ambientale garantiscono un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60.