Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 63 Nuovi edifici rurali: edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli

1. Abrogato

2. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, i nuovi edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei seguenti tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59:

  • * alluvioni antiche e recenti pianure (c);
  • * rilievi della struttura appenninica (f) coltivi appoderati.

3. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, gli annessi agricoli sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei seguenti tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59:

  • * fondovalle stretto (a) e fondovalle molto stretto (a1), in prossimità dei complessi rurali esistenti. Per il tipo e variante di paesaggio (a1) sono localizzati a non meno di 50 m dal bordo del terrazzo fluviale;
  • * fondovalle largo (b) in condizioni di alto morfologico ed in franco da esondazioni;
  • * pianure (c);
  • * fattorie granducali della Val di Chiana (c1), in prossimità dei complessi rurali esistenti;
  • * colline a struttura mista (d);
  • * oliveto terrazzato (e) isole interne al bosco tra Ambra e Chiana (e1), a corona intorno ai centri storici (e2), in prossimità dei complessi rurali esistenti;
  • * coltivi appoderati (f);
  • * rilievi insulari all'interno della pianura (g);
  • * frazionamento periurbano (h);
  • * area boschiva collinare (i), ad esclusione delle aree boscate.

4. I nuovi annessi rurali, quando ammessi in prossimità dei complessi rurali esistenti, nel rispetto del sistema insediativo, storico, architettonico e paesistico, possono essere localizzati nell'ambito delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui all'art.72 e dei Centri antichi ed aggregati di cui all'art.73.

5. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali sono quelle disposte dal vigente P.T.C.P. Tutte le aree individuate come zone omogenee "E" e per le quali le presenti norme escludono la nuova edificazione, possono comunque concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della redazione del Piano Aziendale.

6. Fermo restando quando previsto al comma 7, per la realizzazione di nuovi edifici rurali, aventi consistenza complessiva superiore a 1.000 mq. di Sul, ad esclusione delle serre, il Piano Aziendale ha valore di piano attuativo.

7. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, la realizzazione dei nuovi edifici rurali di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di un piano attuativo contenente la relazione di incidenza.

8. Per le nuove costruzioni ad uso abitativo la Sul massima di ogni alloggio è 180 mq e la SUL minima è 65 mq. Il progetto documenta i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli edifici, nonché la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT.

9. Ad eccezione degli edifici specialistici quali frantoi, cantine e degli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, nella realizzazione dei nuovi edifici rurali sono garantite soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. A tal fine il progetto analizza i seguenti aspetti:

  1. a) il tipo edilizio;
  2. b) la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  3. c) gli elementi strutturali prevalenti sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  4. d) il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  5. e) i caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco, presenza di scale esterne, logge;
  6. f) la disposizione e forma delle aperture, il tipo di infissi;
  7. g) i caratteri dell'intorno e le sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.