Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 56 Tessuti produttivi (r)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31;
  4. d) ristrutturazione urbanistica;
  5. e) nuova edificazione.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono prescritti i seguenti parametri:

  1. a) rapporto di copertura (Rc) massimo 60 % per i sottosistemi P1, P2 e P3; 20% per il sottosistema P4;
  2. b) numero massimo piani: 3. Per la destinazione turistico ricettivo l'altezza massima è di 5 piani.

3. Il rapporto di copertura di cui al comma 2 è elevato del 20 % quando almeno la metà della superficie da destinare a parcheggio sia individuata all'interno dell'involucro edilizio, o sulla copertura dello stesso.

4. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia, da attuarsi con piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, devono prevedere la sistemazione a verde o a parcheggio alberato della parte del lotto prospiciente la viabilità principale di accesso, per una superficie non inferiore al 10% di quella del lotto.

5. Nei piani Attuativi è prescritta la realizzazione del "cunicolo polifunzionale", ossia scatolari sotterranei con copertura carrabile e rimovibile per infrastrutture quali la doppia rete idrica potabile e non, la rete del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, idrogeno o altri gas compatibili. I piani attuativi recepiscono i contenuti del regolamento regionale n. 74/R del 2/12/2009, ai fini dell'eventuale conseguimento della denominazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA ). Gli interventi nelle APEA esistenti sono coerenti con l'APEA stessa.

6. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano attuativo, se determinano incrementi di superficie coperta maggiori di 10.000 mq o se incidono sulle opere di urbanizzazione.

7. Gli interventi che prevedono incrementi di Sul sugli edifici esistenti il cui rapporto di copertura già eccede il parametro di cui al comma 2, sono ammessi se non viene incrementata la superficie coperta dell'involucro esistente.

8. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 29 comma 4 sono ammesse anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo.