Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 29 Disposizioni in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia (ri) e ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril)

1. Per gli edifici individuati con la sigla (ri) o (ril), e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione edilizia di tipo limitato, valgono le seguenti prescrizioni.

2. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 134 comma 1 lettera g) della L.R. 65/2014, non possono comportare nel loro complesso un incremento della Superficie Utile lorda (Sul) superiore al 5% o a mq 30. Tale limite è elevato a:

  1. a) al 10% o a mq 40 nel caso di adeguamento dell'intero edificio o dell'intera unità immobiliare alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici;
  2. b) al 15% o a mq 50 se l'intero edificio è oggetto di un intervento di adeguamento alla vigente disciplina sismica o ad un intervento di miglioramento sismico che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,4 (indice di rischio come definito dalla Direttiva regionale D.2.9 del luglio 2011 allegata al D.D.R. 3421/2011 del 12/08/2011). Qualora l'edificio nella sua configurazione iniziale abbia il coefficiente >0,4 l'intervento di miglioramento deve garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10%. Il titolo abilitativo contiene gli atti che attestano il raggiungimento del livello minimo di sicurezza;
  3. c) al 20% o a mq 60 in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui ai punti a) e b), oppure se l'intero edificio è oggetto di un intervento atto a rendere lo stesso off-grid;.

3. Per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e per le attività turistico ricettive, sono altresì ammesse addizioni volumetriche finalizzate all'incremento della capacità ricettiva, fino al 20% della Sul esistente; tali addizioni, che comunque non potranno essere oggetto di trasformazioni future che ne modifichino le caratteristiche, sono eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. a) devono caratterizzarsi quali strutture temporanee, ancorchè finalizzate a soddisfare esigenze non transitorie o stagionali;
  2. b) l'installazione del manufatto e le relative opere di ancoraggio non devono comportare alcuna alterazione morfologica dello stato dei luoghi;
  3. c) utilizzo di materiali di tipo leggero, preferibilmente in legno o metallo, evitando materiali di recupero non coerenti con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e degli spazi aperti;
  4. d) le eventuali tamponature perimetrali devono essere prevalentemente trasparenti e facilmente asportabili;
  5. e) sottoscrizione di atto d'obbligo per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'attività.

3 bis. Per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e per le attività turistico ricettive sono ammesse addizioni volumetriche finalizzate all'incremento della capacità ricettiva, su spazi pubblici, in ubicazioni compatibili con le caratteristiche dimensionali ed ambientali, da disciplinare con apposite convenzioni.

4. Per le attività industriali/artigianali e commerciali all'ingrosso, le addizioni volumetriche sono contenute nel 20% della Sul esistente. Nell'ambito degli interventi sugli edifici collocati al di fuori del territorio urbano le addizioni volumetriche non possono comunque essere superiori a mq. 100.

5. Le autorimesse pertinenziali rispettano i parametri di cui all'art. 19 comma 3 lettere f) e g). Ai soli fini degli interventi pertinenziali in ambito extraurbano non costituisce discontinuità del resede la presenza di viabilità privata di uso pubblico.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 2 non si applicano al rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, nel rispetto dell'art. 2, comma 3 bis della L.R. 5/2010;

7. Le addizioni volumetriche di cui ai commi 2, 3 e 4 si attuano "una tantum", anche per fasi successive, fino al raggiungimento dei relativi limiti, in riferimento alle unità immobiliari degli edifici esistenti.

8. Negli edifici individuati con la sigla (ril) e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo limitato, le addizioni volumetriche, nei limiti di cui ai precedenti commi, sono realizzate in coerenza con i caratteri architettonici, decorativi dell'edificio e degli spazi aperti. Sui volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato, se realizzati con materiali ed elementi formali e decorativi che non presentino alcun valore storico architettonico, sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia, senza incremento di Sul.

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo limitato assicurano il mantenimento dell'integrità architettonica e compositiva degli elementi che ne qualificano il valore. I prospetti di carattere unitario e compiuto non sono modificati tranne che per il ripristino dell'assetto originario. Sono ammessi interventi di demolizione e di fedele ricostruzione se realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e solo nel caso di comprovate esigenze strutturali.

10. Gli incrementi di Sul di cui al presente articolo sono ammessi anche sugli interventi di nuova edificazione, purché i lavori siano iniziati entro la data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

11. Nell'ambito del territorio urbano sono ammessi gli interventi pertinenziali, ancorchè classificati come nuova edificazione ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14, per effetto del superamento del limite di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della stessa, nel rispetto dei limiti del presente articolo e del regolamento edilizio.