Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 26 Distanze minime dalle strade

1. Per gli assi stradali compresi nei sottosistemi M0, M1, M2, M3, sono istituite fasce di rispetto dal confine stradale, all'interno delle quali non sono possibili nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti fronteggianti le strade, gli annessi per l'agricoltura amatoriale, i manufatti precari di cui al DPGR N. 63R/2016 nonché i piccoli manufatti accessori collocati nelle aree di pertinenza degli edifici di cui all'art. 12 punto 6 lettera c) del RE, secondo la seguente tabella:

STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI (C.d.S.) FUORI I CENTRI ABITATI (C.d.S.)
M0Autostrada-60 m. (3)
M1S.G.C. Due Mari, Raccordo Autostradale20 m.40 m.(3)
M2Tangenziale20 m.-
SS 71 Umbro Casentinese, SS 73 Senese Aretina, SS 69 Valdarno, SP 43 Libbia, SP 44 della Catona, SP 01 Setteponti, SP 21 Pescaiola, Via Romana5 m. (2)30 m.(1)(3)
Ristradella, Stradone Cà de Cio, Via Chiarini, Via Colombo5 m. (2)20 m. (2)(3)
M3Via Tarlati, Via V. Veneto, Via Masaccio, Via Mecenate, Via R. Sanzio5 m. (2)5 m. (2)
Fino all'approvazione della classificazione funzionale delle strade ai sensi del Codice della Strada, ad esclusione delle strade già classificate dal presente Regolamento Urbanistico come M0, M1, M2, M3, per tutte le altre strade valgono, in via transitoria, le seguenti prescrizioni relative alle distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade.
Altre strade statali o regionali5 m. (2)30 m. (1)(3)
Altre strade provinciali o comunali5 m. (2)20 m. (2)(4)
Altre strade di uso pubblico5 m. (2)5 m. (2)
(1) sugli edifici esistenti posti ad una distanza non inferiore a 10 m sono ammessi le addizioni che non comportano un avanzamento verso il fronte stradale.
(2) laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nel centro abitato, nuovi edifici o interventi che modificano la sagoma degli edifici esistenti potranno essere realizzati salvaguardando l'allineamento stradale costituito da edifici presenti in lotti contigui. Sugli edifici esistenti, fuori e dentro il centro abitato, sono ammesse le addizioni che non comportano un avanzamento verso il fronte stradale.
(3) si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 del DPR 495/92.
(4) si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 del DPR 495/92 per le strade di tipo C

2. È ammesso il trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 comma 4 per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di rispetto di cui al comma 1 del presente articolo, se questa è superiore a 20 m e se su tali edifici sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia.

3. Negli interventi di cui al comma 2 è prescritta la messa a dimora di barriere vegetali.

4. All'interno dei centri abitati, per le strade appartenenti al sistema M3, non sono previste distanze minime per le addizioni di cui all'art. 29 comma 3.

5. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI (C.d.S.) FUORI I CENTRI ABITATI (C.d.S.)
M0Autostrada3 m.5 m.
M1S.G.C. Due Mari, Raccordo Autostradale2 m.5 m.
M2Tangenziale2 m.5 m.
SS 71 Umbro Casentinese, SS 73 Senese Aretina, SS 69 Valdarno, SP 43 Libbia, SP 44 della Catona, SP 01 Setteponti, SP 21 Pescaiola, Via Romana, Ristradella, Stradone Cà de Cio, Via Chiarini, Via Colombo,0 m.3 m.
M3Via Tarlati, Via V. Veneto, Via Masaccio, Via Mecenate, Via R. Sanzio0 m.3 m.

6. Fino all'approvazione della classificazione funzionale delle strade ai sensi del Codice della Strada, relativamente alle recinzioni, fuori dai centri abitati, per le strade diverse da quelle di cui alla tabella del comma 5, è prescritto quanto dettato dall'art. 26, commi 7 e 8, del DPR n. 495/1992.

7. Le distanze di cui ai commi precedenti sono misurate con le modalità previste dal Codice della Strada.

8. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie.