Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 22 Altezza massima espressa con il numero dei piani

1. Per altezza massima si intende il numero dei piani agibili o abitabili di un edificio, secondo l'altezza di interpiano, intesa come distanza tra le quote di calpestio dei piani, indicata nella seguente tabella:

Piano agibile o abitabile Altezza di interpiano (in metri) Numero dei piani ai fini dell'altezza massima
Piano terra/rialzato< 4,801
> 4,80 < 8,602
> 8,60 < 12,403
Piani superiori< 3,801
> 3,80 < 7,602
> 7,60 < 11,403

2. Per il piano sottotetto l'altezza è riferita al valore medio rispetto all'estradosso del solaio di copertura. Per gli edifici costruiti con strutture prefabbricate l'altezza di interpiano è misurata all'estradosso della trave dell'orditura principale portante il pacchetto di copertura.

3. Non concorre alla determinazione dell'altezza dell'interpiano la presenza di cosiddetti "doppi volumi", quali soppalchi e simili.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte o altre attrezzature strettamente legate alla produzione e deposito e stoccaggio di merci, e limitatamente alle sole parti dell'edificio ove vengano collocate dette attrezzature, l'altezza d'interpiano può essere elevata fino alla misura necessaria.

5. Ai fini della determinazione del numero dei piani, non è valutato il fronte dell'edificio compreso fra il piano di campagna esistente e l'estradosso del solaio del piano terra o rialzato se tale estradosso è posto non oltre m. 1,40 rispetto alla quota media del sedime dell'edificio.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano ai servizi ed attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 3 ancorché realizzate da privati.

7. Nell'ambito del territorio urbanizzato di cui al titolo VI il numero massimo dei piani ammessi è riportato nella parte in basso a sinistra della sigla di cui all'art. 1 comma 2; in mancanza della specifica indicazione, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente non è ammesso l'incremento del numero dei piani esistenti. Se il numero dei piani esistenti è superiore al numero dei piani ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia possono mantenere il numero dei piani esistenti. Negli interventi di sostituzione edilizia, che riducono la superficie coperta esistente di almeno il 20%, è ammessa la realizzazione di un piano in più rispetto all'altezza massima consentita.

8. Nell'ambito del territorio rurale di cui al titolo VII, ove non espressamente disciplinato, sono ammessi due piani. Non è prescritto il numero massimo dei piani per gli edifici specialistici quali frantoi, essiccatoi, cantine vinicole, tinai. Se il numero dei piani esistente è superiore al numero dei piani ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia possono mantenere il numero dei piani esistenti.

9. Nella disciplina delle aree di trasformazione di cui al titolo IX, per ciascuna area di trasformazione è indicato il numero massimo dei piani. Fino all'attuazione delle relative previsioni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non aumentano il numero dei piani esistenti.

10. In tutto il territorio comunale, per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 87, non valgono le disposizioni di cui al presente articolo.