Art. 81 Impianti di distribuzione carburanti
1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1, M2, M3; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno del Sistemi dei Luoghi centrali (L) e della Residenza (R), le zone sottoposte a tutela di cui all'art. 62 ed il tracciato del Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle;
2. Parametri e prescrizioni:
- * Distanza minima da strade m. 10;
- * Rapporto di copertura max 15%;
- * Sul max mq 500;
- * Altezza tettoie: 7,00 m misurata all'estradosso;
- * Altezza altri edifici: un piano.
3. Per gli impianti esistenti in zone dove è vietata la nuova realizzazione, è ammesso un incremento della superficie fondiaria fino al 20%.