Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 40 Sistema della Residenza

1. Il sistema della residenza è articolato nei sottosistemi R1, R2, R3, R4.

2. Nel sottosistema R1-residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

3. Nel sottosistema R2-prevalentemente residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

4. Nel sottosistema R3-residenziale misto sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) residenziali di cui all'art. 9;
  2. b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
  3. c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
  4. d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
  5. e) turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15.

5. Nel sottosistema R4 - luoghi centrali della residenza sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15;
  2. b) residenziali di cui all'art. 9, negli edifici esistenti o quale quota parte negli edifici di nuova edificazione, fino al 50 % della Sul e limitata esclusivamente ad edilizia residenziale con finalità sociali;
  3. c) negli edifici esistenti, o in quota parte degli edifici di nuova edificazione fino al 30% della Sul, sono ammesse le destinazioni:
    1. 1) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza;
    2. 2) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole o nelle Aree di Trasformazione;
    3. 3) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12;
    4. 4) turistico ricettive di cui all'art. 13;
    5. 5) direzionali di cui all'art. 14.