Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 58 Alluvioni antiche e recenti: fondovalle stretto

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come fondovalle stretto il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni ed annessi rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • il restauro e la manutenzione della rete scolante;
  • la limitazione della conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori ad 1 ha e fatto salvo il regime idraulico del fondovalle per i fondovalle molto stretti e superiore a 2 ha per quelli più ampi;
  • la costruzione di nuovi annessi agricoli, ai sensi della L.R. 64/95, esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, disciplinando morfologia del costruito e materiali da utilizzare e per i fondovalle molto stretti, comunque a non meno di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale.

Articolo 59 Alluvioni antiche e recenti: fondovalle largo

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come fondovalle larghi il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni ed annessi.

1. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, le presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), il sistema scolante, i manufatti della bonifica idraulica, i canali pensili delle acque alte e relativa vegetazione ripariale, la viabilità ed i manufatti antichi;
  • La limitazione della conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori a 2 ha;
  • La costruzione di nuovi edifici rurali solo in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione.

Articolo 60 Alluvioni antiche e recenti: pianure

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come Pianure: Fattorie granducali della Valdichiana (variante e), il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • il mantenimento delle residue alberature e delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, della rete scolante e dei fossi di scolo e della viabilità poderale;
  • il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostruire;
  • l'esclusione di ulteriori accorpamenti di campi;
  • la realizzazione di nuovi annessi rurali solo in contiguità con i centri aziendali esistenti e nel rispetto delle preesistenze.

3. Per le altre aree comprese nel tipo di paesaggio Pianure, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • l'esclusione di nuova edificazione lungo le strade, in particolare lungo le direttrici nazionali e regionali, le direttrici primarie di interesse regionale, provinciale ed interprovinciale ed al margine di strade provinciali quali collegamento tra sistemi locali;
  • il mantenimento degli elementi di cui al precedente comma 2, lettera a. oltre agli alberi di pregio isolati, a filari e gruppi e dei fossi di scolo lungo la via Catona, che dovranno essere mantenuti integralmente, evitando tombinamenti, compresi i dislivelli a terrazzo, le ripe erbose a monte della strada.

Articolo 61 Colline fluvio lacustri: colline a struttura mista

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come colline a struttura mista il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • il mantenimento della forma dei campi e degli uliveti, delle siepi alberate, delle residue piantate, dei boschetti;
  • la tutela dei sistemi arborei lineari, dei fossi e dei canali esistenti.

Articolo 62 Rilievi della struttura appenninica: oliveto terrazzato

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come oliveto terrazzato il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • l'eventuale possibilità di ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti al fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici, nel rispetto dell'architettura rurale dei luoghi e delle preesistenze di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario;
  • la realizzazione di piccoli annessi agricoli, con funzione di ricovero attrezzi, limitata alle aziende superiori a 1,5 ha ed alle seguenti condizioni:
  • in particolare per i contesti già urbanizzati: la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;
  • per le aree individuate come isole interne al bosco tra Ambra e Chiana (variante c), il divieto di sostituzione dell'uliveto con altre colture, se non nella misura massima del 20% della superficie della %u201Cinsula" olivata, con esclusione delle %u201Cinsulare" ove tale sostituzione parziale sia già avvenuta;
  • per le aree individuate come a corona intorno ai centri storici (variante d) l'estensione del limite di cui alla precedente lettera b. a 2 ha.

Articolo 63 Rilievi della struttura appenninica: coltivi appoderati

Articolo 64 Rilievi della struttura appenninica: rilievi insulari all'interno della pianura

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come rilievi insulari all'interno della pianura il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il regolamento urbanistico dovrà prevedere:

  • la tutela dei brani residui delle colture e delle sistemazioni tradizionali, i valori architettonici degli edifici e dei complessi di antica formazione;
  • la possibilità di modeste integrazioni degli edifici esistenti all'interno dei nuclei, purché privi di valore architettonico e se motivate da esigenze legate alla conduzione agricola.

Articolo 65 Ambito delle colture e del frazionamento periurbano

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come ambito delle colture e del frazionamento periurbano il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • la tutela della maglia fitta, delle colture tradizionali arboree, delle siepi e delle alberature non colturali;
  • norme specifiche che favoriscano l'unificazione delle recinzioni, la regolamentazione dei piccoli vigneti e frutteti familiari, la ricontestualizzazione dell'edilizia paviglionare periferica, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo; il riordino della viabilità di servizio; la formazione di sistemi ricreazionali tramite l'introduzione di fasce boscate.

Articolo 66 La tessitura agraria

1. Per le aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come coltura tradizionale mista a maglia fitta, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  • la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  • il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi;

2. Per le aree con tessitura agraria a maglia media e rada, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme di tutela della condizione attuale, che evitino ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e per la maglia media introdurre norme che favoriscano la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.

3. In corrispondenza del tessuto urbano marginale, eventualmente oggetto di interventi di miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale, nei limiti e secondo quanto specificato ai Titoli XII e XIII delle presenti norme, il Regolamento Urbanistico dovrà specificare gli interventi di mitigazione e di recupero dei caratteri essenziali delle colture tradizionali, così come definite ai precedenti comma 1 e 2.