Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 40 Edilizia rurale di pregio

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali" tutti gli edifici rurali considerati di pregio e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico

  • predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse, secondo il modello di scheda allegato allo studio di settore: Ricognizione dei beni artistici, storici ed ambientali nel territorio extraurbano;
  • disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;
  • per gli edifici rurali considerati di pregio dal Piano Strutturale il Regolamento Urbanistico potrà prevedere soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 41 Altri edifici di antica formazione

1. Il Piano strutturale individua nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali, oltre all'edilizia rurale di pregio, gli altri edifici presumibilmente di antica formazione in quanto presenti al Catasto Lorenese ed al Catasto di Impianto e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico:

  • predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse, secondo il modello di scheda allegato allo studio di settore: Ricognizione dei beni artistici, storici ed ambientali nel territorio extraurbano;
  • disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;
  • per gli edifici indicati nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali come "manufatto non di antica formazione" o "manufatto di antica formazione con alterazioni molto forti" il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre opportune valutazioni e verifiche in merito alla eventuale presenza di elementi di valore anche relativi a singole parti dell'edificio o del complesso di edifici ed in tal caso predisporre, mediante la redazione di una specifica disciplina che potrà anche comportare la redazione della scheda normativa di cui al precedente comma, norme di tutela e conservazione specifiche relative ai manufatti e/o singole parti da tutelare;
  • nel caso in cui a livello architettonico, tipologico o documentale, sia indiscutibilmente rilevata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela, il Regolamento Urbanistico potrà limitarsi a redigere una semplice documentazione fotografica accompagnata da una breve scheda sintetica con la quale si argomenti l'inutilità di predisporre norme specifiche di tutela; in tal caso potrà essere omessa la scheda normativa di cui al comma precedente;

Articolo 42 Boschi

1. Nelle aree individuate nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali, come boschi il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme per il recupero degli edifici esistenti, il divieto di edificabilità e di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento.

3. Le aree individuate come aree boscate di pregio nella Tav. B.21 Risorse naturali sono escluse dall'applicazione integrale della L.R. 64; il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire specifiche norme per la regolamentazione delle attività e la salvaguardia di tali aree.

Articolo 43 Aree terrazzate e ciglionamenti

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come aree terrazzate e ciglionamenti, il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

2. Esso dispone la loro conservazione integrale ed il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare interventi di tutela e ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale ai sensi della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, quando coincidenti con aree boscate così come definite al precedente art. 38, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere uno studio specifico atto a dimostrare la sussistenza o meno del vincolo di cui al comma 1; gli eventuali interventi su tali aree restano pertanto subordinati all'effettuazione di tale studio.

Articolo 44 Regime delle acque

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come regime delle acque il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • finalizzare le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica;
  • privilegiare nella realizzazione di tali opere le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica;
  • vietare all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, limitandosi agli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • prevedere l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

2. La Tav. B.11b Il sistema idrografico: le competenze, stabilisce i corsi d'acqua che rimangono di competenza provinciale e quelli invece che pur esterni al perimetro delle aree urbane saranno di competenza comunale.

Articolo 45 Invasi

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come invasi il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • prevedere che i bacini di accumulo convoglino le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione, dimensionandoli in relazione alla superficie delle coperture e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale;
  • prevedere che i bacini di accumulo siano ricavati in apposite aree permeabili e provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali; qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità;
  • disporre norma che preveda di non computare i bacini di accumulo ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione di cui alla DCR 25 gennaio 2000 n. 12 e successive disposizioni;
  • prevedere una salvaguardia con vincolo assoluto di inedificabilità sulle aree interessate dalla realizzazione di casse di espansione e/o di laminazione già individuate dai Piani di settore vigente, valida fino alla progettazione ed approvazione da parte dell'Autorità competente del progetto del Canale Diversore di cui all'art. 182, qualora in tale sede sia dimostrato che tale opera rende non più necessaria la realizzazione dei suddetti invasi.

Articolo 46 Arginature

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come arginature il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, sono da salvaguardare da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata;
  • sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è da apporre lo stato di vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica;
  • prevedere la progettazione dei nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde;
  • garantire l'efficienza idraulica delle arginature da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone;
  • vietare l'impermeabilizzazione degli argini;
  • privilegiare gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.