Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 120 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute al presente Capo I si precisa quanto segue:

  1. a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;
  2. b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  3. c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque in caso di esondazione.

2. La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, dovrà essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

  1. a) una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
  2. b) relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
  3. c) relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del Piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.

3. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 e A2 dovranno essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del rischio e dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento; gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera a cui si riferiscono.

4. La documentazione prevista dalle norme contenute al presente Capo I è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti su cui si applicano le norme stesse e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi atti.

5. La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, dall'ente competente all'emanazione del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del 1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell'attività.

6. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la collaborazione dell'Ufficio regionale per la Tutela del Territorio (URTT); quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione, l'autorizzazione idraulica, dovrà essere richiesta, alla Provincia di Arezzo; nel caso in cui l'intervento vada a modificare permanentemente la sezione idraulica del reticolo idrografico, la Provincia di Arezzo, provvederà ad inviare all'URTT copia del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori verrà rilasciata congiuntamente dai due uffici competenti.

7. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:

  • nell'edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;
  • nell'urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici

Articolo 121 Pericolosità idraulica molto elevata

1. Per le aree ricadenti nella Classe 4 di pericolosità idraulica molto elevata, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso.

2. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi così come di seguito specificato

  1. a. nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, non dovranno essere consentite previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  2. b. nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti; tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

3. Il Regolamento Urbanistico, in relazione agli interventi di nuova edificazione o trasformazione del territorio di cui sopra, dovrà condizionare gli stessi alla realizzazione delle opere necessarie alla riduzione del rischio idraulico; gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere.

Articolo 122 Pericolosità idraulica medio-elevata

1. Rientrano in questa classe quelle aree per le quali si verificano le seguenti condizioni:

  • risultano in posizione morfologica sfavorevole;
  • sono soggette a esondazione;
  • sono aree per le quali si hanno notizie storiche di inondazioni.

2. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 3b di pericolosità medio-elevata, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere uno studio, anche a livello qualitativo, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio.

3. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

Articolo 123 Pericolosità idraulica medio-bassa

1. Rientrano in questa classe quelle aree per le quali si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

  • risultano in posizione morfologica sfavorevole;
  • sono soggette a esondazione.

2. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 3b di pericolosità medio-bassa, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica sarà sufficiente accertare in via definitiva lo stato effettivo dei luoghi evidenziando gli aspetti idrogeologici e morfologico-idraulici confermando l'assenza di rischio.

3. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

Articolo 124 Pericolosità bassa

1. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 2 di pericolosità bassa, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Articolo 125 Pericolosità irrilevante

1. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 1 di pericolosità irrilevante, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Articolo 126 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Per l'intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l'ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona; per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  2. b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico - ambientale;
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

2. In particolare nei processi di trasformazione e di adeguamento dei tessuti insediativi della città il Regolamento Urbanistico dovrà garantite alcune prestazioni ambientali minime attraverso l'assunzione di specifici parametri; il Piano Strutturale indica i seguenti parametri medi di riferimento:

  • Indice di permeabilità Territoriale IP = 40% della Superficie Territoriale;
  • Indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico IPS = 20%;
  • Densità arborea DA per servizi pubblici e privati = 20% della superficie fondiaria;
  • Densità arbustiva DAR per servizi pubblici e privati = 5% della superficie fondiaria;
  • Indice di fruizione pedonale o ciclabile IPC = 5% della superficie territoriale.

3. Il Piano Strutturale dispone inoltre che in sede di Regolamento Urbanistico dovrà essere valutata la possibilità di inserire specifiche norme che prevedano incentivi per le operazioni di recupero di aree permeabili in zone già urbanizzate nelle quali non siano stati rispettati gli standard di cui ai comma precedenti.