Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 75 Disposizioni generali

1. Ciascuna porzione del territorio è inclusa in uno dei venti sottosistemi nei quali i sistemi si articolano ed è soggetta agli specifici indirizzi morfologici e funzionali.

2. I sistemi individuati nel territorio del Comune di Arezzo sono:

  • Sistema della mobilità (M)
  • Sistema della residenza (R)
  • Sistema ambientale (V)
  • Sistema dei luoghi centrali (L)
  • Sistema della produzione (P)

3. Per ciascun sistema il Piano strutturale determina:

  1. a) gli usi caratterizzanti e previsti;
  2. b) gli obiettivi prestazionali.

4. Per ciascun sottosistema il Piano Strutturale definisce:

  1. a) specifiche caratteristiche;
  2. b) obiettivi prestazionali
  3. c) indirizzi per gli interventi.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà specificare, per ciascun sottosistema e ambito, il rapporto percentuale minimo e massimo fra gli usi caratterizzanti e previsti e definisce gli usi ammessi in ciascun sistema relativo.

6. Il Regolamento Urbanistico inoltre, disponendo di cartografie di base e di rilievi più dettagliati e precisi, potrà modificare parzialmente l'individuazione dei sottosistemi appartenenti al sistema insediativo - Residenza, Produzione e Luoghi centrali -, purché non siano apportate variazioni significative alla definizione del perimetro dei sistemi funzionali.

Capo I Sistema ambientale

Articolo 76 Usi caratterizzanti e previsti

1. Fanno parte del sistema ambientale le aree destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport legate al sistema della residenza ed i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

2. Il sistema ambientale è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • attività agricole
  • servizi ed attrezzature di interesse pubblico
  • spazi scoperti di uso pubblico verdi e pavimentati

Articolo 77 Obiettivi prestazionali

1. Nell'ambito del sistema ambientale il Regolamento Urbanistico dovrà garantire:

  • la facilità di accesso e di parcheggio per le aree destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport, con una composizione delle attrezzature articolata, con giardini ed impianti sportivi scoperti caratterizzati da elevate percentuali di superfici permeabili ed adeguate attrezzature, livelli adeguati di sicurezza e facilità di manutenzione;
  • il corretto utilizzo dei grandi spazi aperti, prevedendo operazioni di riqualificazione volte al mantenimento ed alla ricostituzione di ecosistemi naturali all'interno ed all'esterno del tessuto urbanizzato e prevedendo l'utilizzo dei materiali vegetali naturali, nelle loro differenti composizioni e funzioni, per la valorizzazione delle risorse del territorio ed anche per il recupero delle aree degradate (che dovranno essere sottoposte ad interventi di rinaturalizzazione) comprese quelle agricole che dovranno essere tutelate, potenziate o riconvertite;
  • una disciplina che impedisca la formazione di discariche di materiale solido e liquido, la formazione di depositi di rottami od auto in demolizione, materiali industriali di scarto e materiali a cielo aperto in zone diverse da quelle opportunamente predisposte a tale scopo ed individuate dal Regolamento stesso;
  • norme che contemplino l'obbligo ai proprietari dei fondi agricoli di effettuare la manutenzione delle canalizzazioni agricole ed il mantenimento delle alberature di pregio esistenti lungo le stesse;
  • norme che prevedano la realizzazione di passaggi per la fauna nei casi in cui esistano o si determinino delle interferenze tra infrastrutture viarie;
  • norme specifiche che garantiscano l'uso pubblico delle strade vicinali con obbligo per i frontisti della manutenzione delle stesse;
  • norme che disciplinino l'eventuale apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali;
  • norme che disciplinino l'apertura di sentieri in terra battuta e di percorsi di trekking e didattici lungo i quali potrà prevedersi la realizzazione di aree per la sosta attrezzata;
  • specifica disciplina per la realizzazione delle serre destinate alla coltivazione intensiva di prodotti agricoli o similari, se previste ed ammesse, che prescriva le modalità di recupero e di smaltimento dei materiali di copertura e definisca nel dettaglio le tipologie ammissibili.
  • norme che incentivino la dismissione delle cave in attività ed il recupero ambientale di quelle esistenti anche attraverso meccanismi di compensazione e perequazione in sede di atti di adeguamento al PRAERP e che disciplinino l'apertura di nuove o la riapertura delle vecchie.

Articolo 78 Articolazione del sistema

1. Il sistema ambientale (V) si articola nei seguenti sottosistemi:

  1. V1: riserva di naturalità
  2. V2: le aree di transizione pedecollinari
  3. V3: la pianura coltivata, a sua volta articolato nei seguenti ambiti:
    1. V3.1: la corona agricola
    2. V3.2: aree della bonifica storica
    3. V3.3: colture e frazionamento periurbano
  4. V4: Corridoi e connessioni fluviali
  5. V5: Capisaldi del verde, a sua volta articolato nei seguenti ambiti:
    1. V5.1: verde territoriale
    2. V5.2: verde sportivo
    3. V5.3: verde urbano della cinta muraria
    4. V5.4: bande verdi di compensazione ambientale

Articolo 79 Sottosistema V1: riserva di naturalità

1. Costituiscono Riserva di naturalità, le aree collinari e montane comprese nel complesso delle Alpi di Poti, di Monte Lignano, Monte Gavino e S. Cornelio, quella del versante occidentale del Monte Telamone; ricche di masse arboree, cespuglieti, acque, pascoli, con aree agricole parzialmente abbandonate con dinamiche tendenti alla ripresa del bosco, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata biodiversità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola e sono prevalentemente composte da aree boscate, aree a pascolo, aree agricole-arbustate di transizione con dinamiche vegetazionali tendenti verso il bosco, i coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco per i quali il Regolamento urbanistico dovrà provvedere a definirne gli utilizzi integrativi all'agricoltura.

3. Sono presenti inoltre aree assoggettate o da assoggettare a salvaguardia e da escludere dal regime ordinario della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, così come specificato al comma 4 del precedente art. 67 Aree agricole speciali.

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali).
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata; alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione); al recupero delle aree agricole abbandonate, al mantenimento del sistema insediativo antico, all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

6. Dovrà inoltre prevedere specifica disciplina che inibisca:

  • l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
  • l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • il pascolamento nelle aree boscate e arbustate;
  • la circolazione su sentieri, alvei fluviali, prati e boschi di qualsiasi veicolo a motore ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti;
  • la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei piani di settore.

7. Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre prevedere la redazione della Carta della Capacità d'uso del territorio agricolo, così come prevista dal P.I.T., dalla quale deriveranno norme comportamentali e di buona pratica agronomica finalizzate a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e che dovrà individuare criteri e prescrizioni relative a:

  • coltivazione del bosco;
  • favorire la rinaturalizzazione delle aree arbustate in aree boscate;
  • mantenimento, conservazione e il miglioramento delle aree boscate e arbustate;
  • riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato-pascolo;
  • ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • regolamentazione delle aree boscate e degli arbusteti di particolare valore ambientale e scientifico.

8. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva e dovrà escludere attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, serre, fatta eccezione per le aree dei coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco per i quali il Regolamento Urbanistico definirà specifica disciplina.

Articolo 80 Sottosistema V2: le aree di transizione pedecollinari

1. Sono aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra ambiti territoriali dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) e ambiti antropizzati da riequilibrare; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole pedecollinari, consolidate nell'uso e nei caratteri; di rilevante valore è il sistema insediativo costituito da nuclei storici, pievi, antiche ville agricole padronali.

2. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola e sono composte in particolare da aree agricole prevalentemente terrazzate, coltivate a vigneto o oliveto, colture tradizionali miste a maglia fitta.

3. Sono presenti inoltre aree assoggettate o da assoggettare a salvaguardia: si tratta prevalentemente di aree agricole caratterizzate dalla permanenza dell'impianto storico, con coltivi appoderati densi e continui; tali aree sono da escludere dal regime ordinario della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, così come specificato al comma 4 dell'art. 67.

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi sugli impianti vegetazionali e sulle aree agricole finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo, all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali; al mantenimento e ripristino delle specie arboree; al mantenimento dei terrazzamenti e delle ciglionature; al recupero degli edifici dismessi o abbandonati; al ripristino e la riattivazione delle percorrenze storiche di collegamento tra la pianura e la montagna; a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco.

6. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi di manutenzione e ripristino degli impianti vegetazionali e l'assetto delle aree agricole, relativamente a: filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi, siepi di delimitazione dei fondi agricoli; dovrà inoltre predisporre indirizzi per le coltivazione agricole legnose (vite, olivo alberi da frutto) e per il consolidamento del terreno e la regimazione delle acque superficiali.

7. Dovrà essere prevista la redazione della Carta della Capacità d'uso del territorio agricolo, così come prevista dal P.I.T. e dovrà essere inoltre predisposto il censimento di tutte le formazioni lineari non produttive (siepi, siepi arborate) che andranno a costituire la rete ecologica principale della zona.

8. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva e dovrà escludere le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Articolo 81 Sottosistema V3: la pianura coltivata

1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il centro urbano e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione del centro urbano con la campagna circostante; costituiscono una potenziale cintura verde a protezione dell'unicità della relazione del centro urbano con la campagna circostante e si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.

2. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

3. Il Regolamento urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli, il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, la regolamentazione degli attingimenti dalla falda, il recupero degli edifici non più utilizzati a fini agricoli ed a favorire l'assetto agricolo attuale e salvaguardare contemporaneamente i caratteri storici e ambientali propri dell'area, quali:

  • le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura;
  • la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie;
  • gli edifici che tuttora si relazionano ai fondi agricoli, in generale la trame dei corsi d'acqua della viabilità storica.

4. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere per gli interventi sugli impianti vegetazionali e sulle aree agricole, le modalità per il mantenimento e potenziamento delle fasce boscate lungo i fossi, quelle nei campi e lungo le strade; le modalità e le specie arboree e arbustive per l'impianto di nuove masse vegetali e dovrà essere previsto il censimento e la regolamentazione delle siepi arborate e delle piante isolate.

5. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva, ammettendo oltre alle abitazioni ed agli annessi agricoli, anche le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e le serre

6. Il Sottosistema V3 prevede i seguenti ambiti le cui disposizioni integrano quelle del presente articolo:

  1. Ambito V3.1: La corona agricola;
  2. Ambito V3.2: La bonifica storica;
  3. Ambito V3.3: Colture e frazionamento periurbano

Articolo 82 Ambito V3.1: la corona agricola

1. Sono aree agricole comprese tra la fascia pedecollinare est, l'urbano di Arezzo e la via Casentinese la cui caratterizzazione principale è data dalla permanenza di elementi strutturanti (trama, orditura e dimensione dei campi, assetti colturali a ortivo, segni d'acqua e vegetazione di delimitazione delle colture) un paesaggio agrario disegnato a maglia fitta che arriva a circondare e penetrare all'interno della città storica. Rappresenta una risorsa storico-ambientale da preservare, mantenendone le caratteristiche peculiari, e da fruire con attività di tempo libero, coerenti con i caratteri dei luoghi e con le attività agricole non invasive, che non comportino alcun tipo di attrezzature.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.1 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale, secondo quanto specificato al precedente art. 67

3. Il Regolamento Urbanistico in attuazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà definire le modalità di intervento e le azioni da intraprende per la gestione dell'attività agricola e contemporaneamente stabilire le forme e modalità per salvaguardare gli elementi strutturanti il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, le forme e le modalità di fruizione per le attività di tempo libero.

4. Dovrà inoltre fissare le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendo di norma il divieto di realizzazione di nuovi manufatti ad uso abitativo e limitando la realizzazione dei nuovi annessi rurali.

Articolo 83 Ambito V3.2: la bonifica storica

1. Sono aree agricole che costituiscono la testimonianza del paesaggio storico della bonifica della Val di Chiana, dove permane il rapporto tradizionale tra le linee dei canali, percorsi, trame dei campi e insediamenti rurali; nell'ambito sono presenti fenomeni diffusi di ristagno delle acque superficiali, dovuti dall'interruzione del reticolo di drenaggio e condizioni della falda freatica superficiale attestata sui 4-5 ml. di profondità con dinamiche di innalzamento.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.2 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale, secondo quanto specificato al precedente art. 67.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • prescrizioni specifiche per il mantenimento della viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire;
  • azioni finalizzate al recupero dell'officiosità idraulica dell'intero ambito, alla manutenzione e potenziamento delle arginature esistenti, al recupero e manutenzione di tutti i manufatti legati alla bonifica idraulica;
  • indicazioni verso assetti colturali compatibili negli apporti inquinati e nelle idro-esigenze con le caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee.
  • fissare le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendo di norma il divieto di realizzazione di nuovi manufatti ad uso abitativo e limitando la realizzazione dei nuovi annessi rurali.

Articolo 84 Ambito V3.3 Colture e frazionamento periurbano

1. Sono aree agricole ubicate prevalentemente limitrofe o interne ad aree urbanizzate, caratterizzate da una diversificazione degli usi da una elevata frammentazione fondiaria; la vicinanza alla città ha creato delle situazioni di attesa che di fatto hanno innescato fenomeni di abbandono o sotto-utilizzo delle aree agricole, con conseguenti effetti di degrado e di usi promiscui.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.3 sono considerate aree a prevalente funzione agricola.

3. Il Regolamento Urbanistico, in attuazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà definire le modalità di intervento e le azioni da intraprende per potenziare la produttività agricola e contemporaneamente stabilire il ruolo, le prestazioni e le salvaguardie da applicare alla aree agricole, finalizzate a garantire una prima cintura verde attorno alla città.

Articolo 85 Sottosistema V4: Corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio aretino sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole della cintura verde, gli spazi verdi urbani); sono costituiti da elementi e aree tra le più sensibili dal punto di vista ambientale, di elevata naturalità, prevalentemente boscate, ad elevata naturalità nei grandi spazi aperti, organizzate su corsi e specchi d'acqua quali l'Arno (principale), il Castro, il Vingone e il Bicchierata (secondari): l'incuria delle aree golenali, la presenza di aree agricole marginali o altamente produttive, la non manutenzione dei corsi d'acqua costituiscono i problemi principali di questo sottosistema.

2. Nella definizione degli interventi relativi alla creazione dei corridoi e delle connessioni fluviali il Piano Strutturale individua le seguenti condizioni alla trasformabilità dei luoghi:

  • il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • il contenimento o l'eliminazione del rischio idraulico;
  • la creazione di fasce di servizio e di fruizione lungo i corsi d'acqua;
  • la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale;
  • la fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. Il Regolamento urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al recupero e la tutela del paesaggio e dell'ambiente ed indirizzati al potenziamento o ripristino dell'ecosistema fluviale principalmente attraverso interventi di:

  • rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
  • riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • mantenimento e ripristino e potenziamento della vegetazione ripariale;
  • creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero;
  • incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici dell'ambito.

4. In particolare, il Regolamento Urbanistico dovrà individuare

  • interventi finalizzati alla rinaturalizzazione delle sponde del fiume, al potenziamento della fascia di bosco ripario ed alla regolamentazione delle attività agricole;
  • regole per il taglio delle piante pericolanti o deperenti che potrebbero interferire con il deflusso delle acque
  • indicazioni per la realizzazione di percorsi di servizio, pedonali-ciclabili e aree per la sosta attrezzata.
  • elenco e modalità di impianto di specie arboree e arbustive per la realizzazione degli impianti vegetazionali;
  • fasce di rispetto di salvaguardia integrale, di sezione diversificata, nelle quali siano vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologi ed ecologici.

5. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza di luoghi ed attrezzature per le attività di tempo libero.

6. Nell'ambito dell'applicazione del Piano dell'Area Protetta Arno, individuata nella Tav. B.17 Vincoli: aree naturali e suolo con le relative sottozone, si applica la specifica disciplina di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n.226/95, che è riportata quale parte integrante delle presenti norme nell'allegato Piano dell'Area Protetta Arno, norme tecniche di attuazione; il Regolamento Urbanistico applicherà la disciplina dei commi precedenti in coerenza con le norme del Piano Arno; l'ambito di applicazione del Piano Arno è escluso dal campo di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.29 del P.I.T.

Articolo 86 Sottosistema V5: Capisaldi del verde

1. Sono capisaldi i parchi e giardini di uso pubblico o privato, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità; spazi che in diversa misura articolano lo spazio edificato della città consolidata; tali aree rappresentano degli elementi di equilibrio ambientale rispetto all'irraggiamneto solare ed all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato; hanno funzione ecologica limitata, ma sono caratterizzate da un ruolo e valore paesaggistico irrinunciabili.

2. Nella definizione degli interventi relativi alla creazione e mantenimento dei Capisaldi del verde il Piano Strutturale individua le seguenti condizioni alla trasformabilità dei luoghi:

  • la coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • le situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica (aree ex-cave, discariche, situazioni di abbandono e siti inquinati, ecc);
  • gli interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, concentrazioni insediative, ecc);
  • la continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali ed urbani all'interno di una logica di rete ecologica;
  • la fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. Il Sottosistema V5 prevede i seguenti ambiti le cui disposizioni integrano quelle del presente articolo

  1. Ambito V5.1: verde territoriale;
  2. Ambito V5.2: verde sportivo;
  3. Ambito V5.3: verde urbano della cinta muraria;
  4. Ambito V5.4: bande verdi di compensazione ambientale.

Articolo 87 Ambito V5.1: verde territoriale

1. L'ambito è strutturato da un'insieme di parchi territoriali liberi attrezzati con impianti a carattere estensivo, comprendenti parti di territorio agricolo o di bosco o di ambiti fluviali e connotati dalla permanenza dei caratteri storici dei luoghi e dei loro usi e/o dalla qualità delle presenze vegetazionali e di specchi d'acqua nei quali è possibile, compatibilmente con i caratteri fisico-ambientali e storici e con gli usi esistenti, svolgere anche attività di tempo libero; i parchi territoriali liberi sono suddivisi in 4 tipi:

  1. a. parchi olivetati (Castelsecco - S. Cornelio): parti del territorio agricolo localizzate prevalentemente lungo le pendici collinari terrazzate che circondano la città di Arezzo;
  2. b. parchi bosco (area protetta ANPIL - Bosco di Sargiano, parco comunale di Lignano, complesso demaniale Alpe di Poti) aree prevalentemente boscate e pubbliche dislocate sulle parti montane e collinari; il piano strutturale recepisce i piani di gestione approvati dalle Amministrazioni competenti, nello specifico: per il complesso demaniale Alpe di Poti, gestito dal comune di Arezzo, con delibera di Giunta Regionale nº 487 del 26/5/2003; per il Bosco di Sargiano delibera della giunta comunale del 26/11/2001; per il parco comunale di Lignano, delibera della Giunta Comunale dell'8/02/2000; le aree ANPIL suddette sono escluse dall'ambito di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.23 del P.I.T.
  3. c. parchi agricoli (Parco del Molin Bianco): porzioni di territorio agricolo interne o limitrofe alla città, connotate da sistemi insediativi antichi, dove sono ancora riconoscibili le regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi e le relazioni spaziali con i manufatti storici;
  4. d. parchi fluviali (Riserva naturale di Ponte a Buriano - SIC -, Chiusa dei Monaci): parti di corridoi fluviali connotati da una correlazione di più caratteri - storici, naturalistico-ambientali e paesistici - unitamente a diversi fattori (accessibilità, unicità e fattibilità).

2. Per i parchi olivetati il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al mantenimento ed al recupero dei caratteri strutturanti (muri, ciglionature, opere di canalizzazione) e agricoli (impianto arboreo, filari e vegetazione isolata di segnalazione) in funzione della gestione e manutenzione del patrimonio arboreo.

3. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire:

  • la creazione di prati di gioco, campi polivalenti per il gioco e lo sport, campi bocce scoperti, gioco bambini percorsi pedonali e ciclabili sterrati (preferibilmente su tracciati rurali preesistenti), aree attrezzate per il gioco, servizi ricettivi, igienici e tecnici (preferibilmente da localizzare in manufatti ed edifici rurali non più utilizzati a scopi agricoli);
  • interventi da operare sulla vegetazione esplicitando l'impianto di specie arboree ed arbustive con funzione di segnalazione degli accessi, dei punti di snodo e di servizio del parco (senza alterare le trame dei coltivi arborati), la recinzione con arbusti e siepi del parco e di alcuni spazi riservati alla sosta e al riposo.

4. Per i parchi agricoli il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al mantenimento ed al miglioramento delle attività agricole presenti, alla creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi esistenti ed al recupero dei manufatti e degli edifici storici degradati o non più utilizzati a fini agricoli.

5. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere:

  • indirizzi colturali orientati al mantenimento e al miglioramento degli assetti tradizionali esistenti;
  • prescrizioni di salvaguardia per gli impianti agricoli e vegetazionali di tipo legnoso (olivi, viti, alberi da frutto, alberi a sostegno delle colture, alberature lungo i fossi e canali di scolo, alberature di segnalazione e frangivento);
  • compiti per il conduttore del fondo relativamente al mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle alberature di sponda ed al ripristino di quelle mancanti;
  • regolamentazione delle attività quali il transito, la sosta, il gioco libero ecc.

6. Per la riserva naturale di Ponte a Buriano e Penna si prescrive l'adeguamento al regolamento della Riserva Naturale approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.79 del 26/06/2003; la riserva è esclusa dall'ambito di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.23 del P.I.T.

7. Per il Parco Fluviale Chiusa dei Monaci, la cui caratterizzazione principale è data dalla presenza di imponenti manufatti architettonici realizzati per la regimazione delle acque del canale Maestro, il Piano Strutturale individua la Provincia di Arezzo come ente gestore il quale dovrà, attraverso un Piano di gestione definire anche:

  • la salvaguardia dell'intero ambito di valore storico, testimonianza della bonifica realizzata dai Lorena, di cui permangono numerosi complessi rurali, opere per la regimazione idraulica, ponti e percorsi;
  • la disciplina specifica degli interventi relativi ai manufatti, alle opere architettoniche legate alle acque, alle opere idrauliche, alla regimazione delle acque, alle sistemazione idrogeologiche, agli impianti vegetali, alla sistemazione degli spazi aperti;
  • la disciplina relativa alla destinazione delle aree, degli edifici e dei manufatti, nonché le funzioni compatibili;
  • la regolamentazione degli interventi manutentivi (ordinari e straordinari);
  • le forme di gestione e di attuazione del Parco.

Articolo 88 Ambito V5.2: verde sportivo

1. L'ambito comprende le aree deputate alle attività di tempo libero organizzato da realizzare all'interno di impianti ed attrezzature di libera e pubblica fruizione.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare la localizzazione degli impianti con l'obiettivo di garantire la fruibilità del servizio a livello di quartiere, all'interno di un ambito con un raggio di circa 300 metri (corrispondente a circa 5 minuti di percorso a piedi), a livello urbano-territoriale, con un raggio di fruizione a piedi di circa 600 metri (corrispondente a circa 15 minuti).

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà seguire, per la localizzazione, la tipologia e le modalità d'intervento relativi agli impianti, nuovi o esistenti, i seguenti criteri:

  • selezionare la tipologia delle attrezzature sulla base della qualità e dimensione attuale e futura dell'utenza e delle carenze presenti sul territorio;
  • collocare gli impianti ad una opportuna distanza dalla residenza per non arrecare disturbo;
  • collocare gli impianti in luoghi di facile accessibilità dalla viabilità principale;
  • separare gli impianti dalle strade trafficate con impianti vegetazionali densi;
  • disporre gli impianti secondo un corretto orientamento;
  • prevedere recinzioni con materiali vegetazionali o muro corredato da siepe
  • prevedere la realizzazione di parcheggi a trattamento misto: semipermeabili quelli di servizio; in terra o prato stabilizzati quelli utilizzati in modo saltuario.

Articolo 89 Ambito V5.3: verde urbano della cinta muraria

1. Si configura come rete ecologica urbana di continuità tra il territorio aperto e le aree urbanizzate: appartengono alla rete una serie di aree, elementi puntuali e lineari diversificati nei caratteri, nelle funzioni e nelle dimensioni, ma funzionali per organizzare la costruzione di connessioni ambientali per il riequilibrio dell'ecosistema urbano che debbono garantire la qualità dell'ambiente nella residenza e nei luoghi di lavoro.

2. Il Piano Strutturale per il verde urbano della cinta muraria individua i seguenti materiali verdi

  • parchi: cioè complessi verdi unitari, distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione, all'interno dei quali siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che dovranno regolarne uno specifico utilizzo per attività legate al riposo-sosta, al gioco, allo sport;
  • giardini di quartiere: cioè spazi verdi di ridotte dimensioni, strutturati nella forma e ubicati all'interno dei tessuti urbani, con funzione di riequilibrio ecologico, riposo-sosta, gioco non organizzato e piccole attrezzature finalizzate a soddisfare le esigenze dei diversi frequentatori in relazione alla loro età;
  • sosta attrezzata nelle aree urbane: cioè spazi d'uso pubblico, possibilmente piantumati e corredati di attrezzature per il riposo e il ristoro, ubicate prevalentemente lungo i percorsi e a ridosso delle aree urbane;
  • area alberata: cioè un raggruppamento minimo di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto il quale si possano sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • area pavimentata: cioè non permeabile, realizzata in materiali diversi (naturali e artificiali) che non permetta l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno;
  • parchi e giardini storici: cioè giardini di case, di palazzi, di ville; parchi; viali; orti botanici; aree archeologiche; spazi verdi dei centri antichi; comunque un'insieme poliplanimetrico realizzato in parte determinante con impianti vegetali.

Articolo 90 Ambito V5.4: bande verdi di compensazione ambientale

1. Sono strutture complesse, composte da diversi materiali verdi di tipo naturale, artificiale e attrezzate, ubicate a ridosso di infrastrutture viarie, ferroviarie o in prossimità di situazioni urbane che presentano caratteri di degrado ecologico-ambientale, con la funzione prioritaria di compensare e/o potenziare i caratteri di naturalità delle aree urbanizzate e di fornire elementi di attrezzature di base e di collegamento con gli spazi adibiti alle attività sportive e di tempo libero.

2. Il Regolamento Urbanistico, sulla base dei criteri di seguito descritti, dovrà stabilire l'organizzazione e la compresenza di più materiali verdi che possano essere diversamente utilizzati a secondo del contesto o delle funzioni da assolvere.

3. Il Piano Strutturale per le bande verdi di compensazione individua i seguenti materiali verdi

  • barriera vegetale: cioè un particolare tipo di fascia boscata mista, ad alta densità (copertura pari al 100%), ad impianto irregolare con funzioni di mascheramento, arredo e ridefinizione dei margini edificati, creazione di habitat floro-faunistici, antinquinamento;
  • area alberata con impianto molto denso: cioè un raggruppamento minimo di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto il quale si possano sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • area semi - permeabile: cioè parzialmente pavimentata, che permetta l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

4. Barriera vegetale: in relazione alla funzione/i che la barriera deve svolgere saranno selezionati e regolamentati i seguenti aspetti

  • individuazione della tipologia di barriera sulla base del contesto territoriale: lungo i corsi d'acqua, lungo le infrastrutture, in prossimità delle aree urbane, in prossimità di siti caratterizzati da particolari emissioni inquinanti;
  • configurazione planimetrica, spessore e andamento;
  • individuazione della distanza dalle sorgenti inquinanti o dai luoghi da compensare;
  • composizione delle specie arboree e arbustive: molto resistenti alle emissioni inquinanti (atmosferiche e sonore) in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore; molto dense ed alte per schermature da impatto visivo.

5. Area alberata con impianto molto denso, saranno regolamentati i seguenti aspetti

  • carattere di forte naturalità per il recupero dell' equilibrio biologico dell'ecosistema urbano;
  • limitazione della libera fruizione per i percorsi interni, pedonali, ciclabili;
  • previsione eventuale di percorsi didattici e stazioni con segnaletica delle specie vegetali, attrezzature di sosta solo lungo i percorsi.

6. Area semi - permeabile, saranno regolamentati i seguenti aspetti

  • consentire il passaggio e la sosta di persone ed eventualmente il transito di automezzi di servizio e di emergenza;
  • eventuale localizzazione a fianco di carreggiate e di marciapiedi di strade esistenti;
  • eventuale localizzazione all'interno dell'are semi-permeabile di un percorso pedonale-ciclabile o di servizio;
  • previsione di elementi di separazione nel caso di strade ad alto traffico;
  • utilizzo di superfici antisdrucciolevoli, regolari, compatte e distinte da quelle usate per sedi stradali.

7. Il Regolamento Urbanistico dovrà contenere una Guida agli spazi aperti dove saranno contenute le norme generali da seguire per la conservazione degli spazi verdi esistenti e per la progettazione di nuovi interventi sugli spazi aperti;

8. Potrà inoltre essere predisposto anche un Regolamento del verde finalizzato alla gestione delle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico, comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il rilievo e la schedatura sistematica del patrimonio arboreo, le modalità della messa a dimora delle piante, le misure di protezione delle piante, l'impianto degli elementi vegetali arborei e arbustivi.

Capo II Sistema dei luoghi centrali

Articolo 91 Usi caratterizzanti e previsti

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, anche da grandi distanze, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio dei luoghi centrali.

2. Nei luoghi centrali si ha concentrazione di attività commerciali e di servizi; sono i luoghi dello stare, dell'incontrarsi, del vedere e del divertimento, spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

Articolo 92 Obiettivi prestazionali

1. Nell'ambito del sistema dei luoghi centrali il Regolamento Urbanistico dovrà garantire lo svolgimento delle attività di relazione, di svago e di scambio, con la presenza di aree pedonali o protette ed aree pavimentate, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta.

2. Le condizioni alla trasformabilità relative al sistema dei Luoghi Centrali sono esplicitate attraverso degli indirizzi che si riferiscono a due categorie di azioni

  • la prima categoria riguarda le azioni di compensazione ambientale per contenere gli effetti sul territorio e sulle risorse e quindi: l'applicazione dei parametri ambientali, il mantenimento delle principali prestazioni ambientali quali il deflusso delle acque superficiali e l'officiosità idraulica, il mantenimento dei corridoi ambientali di supporto alla rete ecologica urbana, la regolamentazione e la compensazione dei fattori di inquinamento (traffico, isole di calore, attività rumorose, ecc); l'abbattimento degli effetti inquinanti prodotti dalle aziende a rischio rilevante nonchè insalubri;
  • la seconda categoria riguarda le azioni preliminari necessarie per rendere possibile il processo edificatorio quali: la bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree soggette a degrado, le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento; le canalizzazioni di servizio; la separazione delle acque reflue dalle acque piovane; la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo di fonti energetiche alternative ed eco-compatibili, l'utilizzo di tecnologie legate alla bio-architettura.

3. Il sistema dei luoghi centrali è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • S - Servizi ed attrezzature di uso pubblico
  • T - Attività terziarie

Articolo 93 Articolazione del sistema

1. Il sistema dei luoghi centrali (L) si articola nei seguenti sottosistemi

  • L1: grandi attrezzature della città
  • L2: luoghi centrali a scala urbana

Articolo 94 Sottosistema L1: grandi attrezzature della città

1. Sono strutture che rappresentano i principali attrattori non solo per il territorio comunale ma anche per l'area vasta: l'ospedale, l'università, il Palazzo di giustizia, il centro affari, la fortezza, il cimitero monumentale, scuole superiori, attrezzature sportive, centri commerciali e luoghi di svago ed intrattenimento; identificano una serie di luoghi prevalentemente dedicati ad una funzione specializzata; essi sono localizzati nell'ambito urbano attorno alla fascia tra il centro antico e la tangenziale.

2. Questi poli sono serviti dalla rete viaria principale - con adeguate dotazioni di parcheggi - e dagli assi di forza del trasporto pubblico.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi mirati alla riqualificazione e miglioramento delle strutture esistenti ed alla realizzazione di nuove attrezzature secondo elevati standard prestazionali e funzionali; dovrà dunque essere assicurata la massima accessibilità anche promuovendo le modalità di trasporto alternative al mezzo privato.

Articolo 95 Sottosistema L2: luoghi centrali a scala urbana

1. Si tratta di spazi aperti e edificati, quali piazze, strade commerciali e parchi urbani oppure musei, teatri, chiese, scuole, cinema, sedi istituzionali ed amministrative ed altri servizi di interesse collettivo che identificano il centro di Arezzo sia come luogo dello stare sia come riferimento per chi fruisce delle sue attrezzature; rappresentano luoghi meno connotati da una precisa destinazione ma individuano spazi densi ma vaghi e flessibili, che possono ospitare molte attività differenti.

2. Sono anche i luoghi dove è assolutamente privilegiata la fruizione pedonale, integrata dal trasporto pubblico.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi mirati alla conservazione o alla riqualificazione degli spazi esistenti, entro un disegno complessivo di costruzione di sequenze significative; obiettivo prioritario sarà il miglioramento dell'accessibilità pedonale sia per la fruizione puntuale che per la continuità dei percorsi; nell'ambito del sistema dei luoghi centrali il Regolamento Urbanistico dovrà garantire lo svolgimento delle attività di relazione, di svago e di scambio, con la presenza di aree pedonali o protette ed aree pavimentate, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta.

Capo III Sistema della residenza

Articolo 96 Usi caratterizzanti e previsti

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza.

2. Il sistema della residenza è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • R - residenza

Articolo 97 Obiettivi prestazionali

2. Nell'ambito del sistema della residenza il Regolamento Urbanistico dovrà garantire la connessione delle abitazioni con i servizi e le aree di approvvigionamento dei generi di prima necessità, con le aree per il tempo libero e lo sport ed in generale con le aree centrali del territorio. Le condizioni alla trasformabilità relative al sistema della Residenza sono esplicitate attraverso degli indirizzi che si riferiscono a due categorie di azioni

  • la prima categoria riguarda le azioni di compensazione ambientale per contenere gli effetti sul territorio e sulle risorse e quindi: l'applicazione dei parametri ambientali, il mantenimento delle principali prestazioni ambientali quali il deflusso delle acque superficiali e l'officiosità idraulica, il mantenimento dei corridoi ambientali di supporto alla rete ecologica urbana, la regolamentazione e la compensazione dei fattori di inquinamento (traffico, isole di calore, attività rumorose, ecc); l'abbattimento degli effetti inquinanti prodotti dalle aziende a rischio rilevante nonchè insalubri;
  • la seconda categoria riguarda le azioni preliminari necessarie per rendere possibile il processo edificatorio quali: la bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree soggette a degrado, le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento; le canalizzazioni di servizio; la separazione delle acque reflue dalle acque piovane; la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo di fonti energetiche alternative ed eco-compatibili, l'utilizzo di tecnologie legate alla bio-architettura.

Articolo 98 Articolazione del sistema

1. l sistema della residenza (R) si articola nei seguenti sottosistemi

  • R1: residenziale
  • R2: prevalentemente residenziale
  • R3: residenziale misto
  • R4: luoghi centrali della residenza

Articolo 99 Sottosistema R1: residenziale

1. Comprende parti di città molto differenti per principio insediativo e tipologia e per età, ma tutte caratterizzate dalla destinazione quasi esclusiva a residenza; appartengono a questo sottosistema:

  • le aree più antiche dei centri e dei nuclei, che corrispondono ai tessuti storici meno trasformati e meglio conservati, caratterizzati da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro, tessuti densi e compatti;
  • i quartieri esito di progetti unitari prevalentemente di iniziativa pubblica, di epoca piuttosto recente (a partire dagli anni '70), caratterizzati da tipologie a blocco con spazi aperti di uso condominiale;
  • le lottizzazioni costituite da villette o palazzine, connotate da spazi totalmente privatizzati; anche in questo caso si dovranno prevedere interventi di miglioramento degli spazi comuni.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi in grado di assicurare adeguate prestazioni in primo luogo per la sicurezza e la vivibilità dei quartieri, con particolare riferimento al traffico automobilistico promuovendo anche misure per la difesa dall'inquinamento acustico; dovrà in ogni caso essere privilegiata la percorribilità pedonale.

3. Nei tessuti antichi, in particolare, si dovranno prevedere interventi leggeri di adeguamento alle esigenze contemporanee e soluzioni non invasive per la dotazione di posti auto a servizio dei residenti, anche attraverso politiche di individuazione di spazi in strutture di parcheggio.

4. Nelle altre aree si dovranno prevedere interventi orientati principalmente alla riqualificazione degli spazi collettivi, mantenendo comunque gli elementi di uniformità e di riconoscibilità.

Articolo 100 Sottosistema R2: prevalentemente residenziale

1. Comprende gli insediamenti caratterizzati dalla presenza in particolare al piano terra di funzioni quali quelle commerciali o artigianali - di servizio e non - favorita dalla posizione lungo strade o piazze per motivi di visibilità; l'affaccio su spazi pubblici è frequente per tipologie di edificato a cortina; a questo sottosistema appartengono parti di città non specifiche di alcune epoche ma generalmente esito di processi individuali, di iniziativa singola e non coordinata; questi insediamenti assicurano una diffusione dei servizi di prima necessità all'interno delle aree residenziali.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi tendenti innanzitutto a riqualificare gli spazi collettivi e a migliorare la dotazione di parcheggi, dando risposta a questioni legate al traffico, sia dal punto di vista della sicurezza della circolazione rispetto all'accessibilità alle attività - vista la competizione tra circolazione e sosta degli utenti di queste attività - sia dal punto di vista della qualità dell'abitare; dovrà essere incentivato il rapporto con gli spazi aperti retrostanti, studiando idonee sequenze nella disposizione e nei materiali costitutivi.

3. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere opportune normative e porre idonee condizioni di compatibilità per consentire eventualmente la presenza di attività di tipo produttivo

Articolo 101 Sottosistema R3: residenziale misto

1. Comprende la parte di città dove rilevante è la presenza del terziario, non soltanto al piano terra, ma anche ai piani superiori, con una particolare concentrazione del commercio nelle parti a diretto contatto con gli spazi pubblici, ed è concentrata nell'area centrale del capoluogo. Si tratta solitamente di palazzi, anche di rilievo, oppure di strutture realizzate specificamente per funzioni non residenziali.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà perseguire l'obiettivo del mantenimento della mescolanza funzionale, garantendo contemporaneamente adeguate prestazioni a tutte le diverse funzioni e articolare corretto rapporto percentuale fra loro anche in relazione ai caratteri tipologici degli edifici.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi e misure per favorire l'accessibilità pedonale e migliorare la dotazione di parcheggi a servizio delle attività che complessivamente rappresentano un polo fortemente attrattore di traffico.

Articolo 102 Sottosistema R4: luoghi centrali della residenza

1. Corrisponde agli edifici ed agli spazi aperti a servizio degli insediamenti residenziali, che costituiscono riferimento per l'identità dei luoghi e per la collettività; è pertanto in ciascun caso strettamente correlato alla specificità del contesto.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà perseguire l'obiettivo principale della massima accessibilità, intesa sia come possibilità di agevole accesso da parte di tutti sia come facilità di approccio con mezzi, soprattutto dal trasporto pubblico; in queste aree saranno dunque privilegiati il transito pedonale e quello ciclabile.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi complessivi di riqualificazione degli spazi esistenti e di individuazione di nuovi spazi evitando ogni soluzione di continuità tra i differenti spazi.

Capo IV Sistema della produzione

Articolo 103 Usi caratterizzanti e previsti

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità, al servizio della produzione.

2. Il sistema della produzione è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • I - Attività industriali e artigianali
  • T - Attività terziarie

Articolo 104 Obiettivi prestazionali

1. Nell'ambito del sistema della produzione il Regolamento Urbanistico dovrà garantire il soddisfacimento delle esigenze degli addetti alle attività insediate, la presenza di un efficiente sistema infrastrutturale riferito in particolare al sistema stradale e fognario, una sufficiente permeabilità del suolo ed un adeguato livello di compensazione e filtro nei confronti delle forme di inquinamento.

2. Le condizioni alla trasformabilità relative al sistema della Produzione sono esplicitate attraverso degli indirizzi che si riferiscono a due categorie di azioni:

  • la prima categoria riguarda le azioni di compensazione ambientale per contenere gli effetti sul territorio e sulle risorse e quindi: l'applicazione dei parametri ambientali, il mantenimento delle principali prestazioni ambientali quali il deflusso delle acque superficiali e l'officiosità idraulica, il mantenimento dei corridoi ambientali di supporto alla rete ecologica urbana, la regolamentazione e la compensazione dei fattori di inquinamento (traffico, isole di calore, attività rumorose, ecc); l'abbattimento degli effetti inquinanti prodotti dalle aziende a rischio rilevante nonché insalubri;
  • la seconda categoria riguarda le azioni preliminari necessarie per rendere possibile il processo edificatorio quali: la bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree soggette a degrado, le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento; le canalizzazioni di servizio; la separazione delle acque reflue dalle acque piovane; la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo di fonti energetiche alternative ed eco-compatibili, l'utilizzo di tecnologie legate alla bio-architettura.

Articolo 105 Articolazione del sistema

1. Il sistema della produzione (P) si articola nei seguenti sottosistemi

  • P1: produttivo industriale
  • P2: produttivo commerciali
  • P3: produttivo misto residenziale
  • P4: aree specializzate delle attrezzature tecnologiche.

Articolo 106 Sottosistema P1: produttivo industriale

1. Sono le aree dove le attività produttive sono quasi esclusive e corrispondono ad insediamenti a volte di dimensioni rilevanti - anche coincidenti con un'unica attività, esito spesso di strumenti di pianificazione attuativa; essi rappresentano i capisaldi del sistema produttivo.

2. Sono di preferenza localizzate in prossimità delle principali direttrici di traffico, che ne garantiscono buoni livelli di accessibilità con minime interferenze con gli spostamenti legati alla residenza.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere per quanto riguarda gli insediamenti esistenti interventi di riqualificazione della maglia viaria e in generale di tutti gli spazi aperti e moderati interventi di completamento; dovrà essere perseguito l'obiettivo di elevare gli standard funzionali e prestazionali con una migliore dotazione di spazi collettivi e con la predisposizione di elementi di filtro e compensazione.

Articolo 107 Sottosistema P2: produttivo commerciali

1. Sono aree attualmente occupate in prevalenza da attività commerciali all'ingrosso, ma anche da esercizi al dettaglio o altre attività a questi assimilabili facilmente insediabili in strutture di tipologia produttiva o originariamente utilizzate da attività produttive.

2. Sono di preferenza localizzate in prossimità delle principali direttrici di traffico, che ne garantiscono buoni livelli di accessibilità in considerazione della loro alta capacità attrattiva alla quale però deve anche corrispondere una adeguata dotazione di spazi di sosta.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà favorire interventi e regole prevalentemente orientati al recupero e/o alla sostituzione dei manufatti esistenti nell'ambito di un complessivo progetto di suolo per la riqualificazione degli spazi aperti ed un loro più razionale utilizzo; si dovrà in tal senso prevedere l'incremento delle dotazioni di parcheggi esistenti.

Articolo 108 Sottosistema P3: produttivo misto residenziale

1. La mescolanza funzionale connota alcune aree di Arezzo quali il Gavardello o le zone produttive di Rigutino e Giovi, in alcuni casi dando luogo a tipologie ibride specifiche, in altri senza alcun riscontro sulla morfologia degli edifici. Questi luoghi coniugano funzioni per lungo tempo considerate incompatibili nella teoria urbanistica ma storicamente presenti sul territorio, anche se in forma più dispersa.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disporre norme ed interventi atti ad assicurare alti livelli prestazionali relativamente a tutte le funzioni insediate e verificare le condizioni per la riconversione funzionale in tal senso di aree o insediamenti monofunzionali da dismettere o rilocalizzare.

Articolo 109 Sottosistema P4: aree specializzate delle attrezzature tecnologiche

1. Sono aree assimilabili a quelle produttive per modalità e tipologie insediative, nonostante alcune di queste presentino caratteristiche peculiari, come nel caso dell'inceneritore; si tratta di insediamenti specializzati tipicamente a bassa densità, dove il requisito prioritario è rappresentato dalla disponibilità di ampi spazi scoperti eventualmente attrezzati secondo la singola attività; sono pertanto comprese anche destinazioni diverse dalle attrezzature tecnologiche ma ad esse assimilabili per i motivi esposti e con esse compatibili.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi mirati al miglioramento delle prestazioni degli insediamenti esistenti ed eventuali operazioni di adeguamento delle strutture e dovrà prevedere condizioni e norme specifiche per l'insediamento di nuove attività.

Capo V Sistema della mobilità

Articolo 110 Usi caratterizzanti e previsti

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale urbana, con esclusione quindi della viabilità locale di distribuzione interna ai singoli sistemi.

2. I tracciati stradali individuati nella Tav. C.6b Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema della mobilità come assi di progetto, sono indicativi ed assimilabili a corridoi infrastrutturali la cui ampiezza è stabilita per ciascun sottosistema negli articoli successivi; la localizzazione di maggior dettaglio delle infrastrutture è demandata al Regolamento Urbanistico che dovrà assumere gli esiti delle eventuali Conferenze tecniche.

3. Costituisce ambito di progettazione dei nuovi tracciati delle infrastrutture stradali e ferroviarie l'areale individuato dal PTCP.

4. Il sistema della mobilità è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • M - Infrastrutture ed attrezzature della mobilità

Articolo 111 Obiettivi prestazionali

1. Nell'ambito del sistema della mobilità il Regolamento Urbanistico dovrà garantire un efficiente collegamento fra la rete principale urbana e la rete locale urbana attraverso una gerarchizzazione delle strade che tenda alla separazione tra il traffico pesante, il traffico veicolare normale e quello ciclo-pedonale e garantire inoltre la presenza di adeguate aree di parcheggio.

1.bis Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare il sistema a rete, su gomma e su ferro, per la mobilità urbana e suburbana integrata dalla rete ciclabile, secondo il modello di mobilità definito dal Piano Urbano del Traffico e della Mobilità.

2. Le condizioni alla trasformabilità relative ai Sistema della Mobilità sono esplicitate attraverso degli indirizzi che si riferiscono a quattro categorie di azioni

  • la prima categoria riguarda il dimensionamento e le interferenze con le risorse essenziali che vengono coinvolti dai processi di infrastrutturazione delle aree; la valutazione, attraverso un bilancio indicativo, delle risorse deperibili, recuperabili e della reimmissione delle stesse nel ciclo;
  • la seconda categoria riguarda le azioni di compensazione ambientale per contenere gli effetti sul territorio e sulle risorse e quindi: il mantenimento delle principali prestazioni quali il deflusso delle acque superficiali e l'officiosità idraulica, il mantenimento della continuità degli ecosistemi, la regolamentazione e la compensazione dei fattori di inquinamento;
  • la terza categoria riguarda le azioni preliminari necessarie per rendere possibile il processo di infrastrutturazione quali: le valutazioni specifiche di impatto, le canalizzazioni di servizio;
  • la quarta categorie di azioni riguarda gli interventi specifici dell'inserimento delle opere nel contesto ambientale e territoriale, quindi la scelta della tipologia stradale, il supporto alla viabilità di canalizzazioni di servizio per la sicurezza e lo smaltimento degli elementi inquinanti e gli interventi di compensazione e mitigazione ambientale delle opere.

Articolo 112 Articolazione del sistema

1. Il sistema della mobilità (M) si articola nei seguenti sottosistemi:

  1. M0: Autostrade
  2. M1: Strade di attraversamento (extraurbane principali)
  3. M2: Strade di penetrazione (extraurbane secondarie)
  4. M3: Strade di distribuzione (urbane di quartiere)
  5. M4: Ferrovie, articolato in:
    1. M4.1 Alta velocità
    2. M4.2 Ordinaria
    3. M4.3 Urbana
  6. M5: Centri intermodali, articolato in:
    1. M5.1: Scalo merci
    2. M5.2: Stazione ferroviaria

Articolo 113 Sottosistema M0: Autostrada

1. Il territorio di Arezzo è solo marginalmente interessato dal tracciato dell'autostrada A1 e dallo svincolo autostradale dal quale si accede alla città, che appartiene al sistema viario di grande comunicazione; l'asse autostradale è classificato dal P.I.T. come Grande Direttrice Nazionale e Regionale.

2. Le caratteristiche previste dal Codice della strada definiscono autostrada una strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Articolo 114 Sottosistema M1: Strade di attraversamento (extraurbane principali)

1. Gli assi di appartenenza sono:

  • la E78 Superstrada Grosseto-Fano (o Superstrada Due mari), il Raccordo Autostradale di Arezzo Battifolle, la nuova Regionale 71; si tratta quindi sia di assi esistenti che di nuova progettazione; sono assi stradali classificati dal P.I.T. come Grandi Direttrici Nazionali e Regionali.

2. La viabilità di attraversamento ha ruolo di collegamento tra il territorio comunale e la viabilità nazionale principale, garantendo elevati standard qualitativi e di sicurezza.

3. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade extraurbane principali; gli assi che appartengono al sottosistema non sono totalmente corrispondenti a tali indicazioni, ma devono fare riferimento ai seguenti elementi ai quali tendenzialmente dovranno uniformarsi

  • strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile;
  • ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra;
  • Le strade, inoltre, dovranno essere prive di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati. Dovranno essere contraddistinte da segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi; dovranno essere attrezzate con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere l'adeguamento dei tracciati esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture secondo le caratteristiche prestazionali stabilite.

5. Fino alla definizione dettagliata dei nuovi assi stradali appartenenti al sottosistema M1, secondo quanto prescritto al precedente art. 110 comma 2, il Piano Strutturale prescrive una fascia di rispetto misurata dall'asse del nuovo tracciato, per una estensione pari a 150 metri per lato.

Articolo 115 Sottosistema M2: Strade di penetrazione (extraurbana secondaria)

1. La viabilità di penetrazione è composta dagli assi di adduzione radiali alla città e dalle strade comunali coerenti con il ruolo funzionale; appartengono ad essa i seguenti tracciati - fino alla tangenziale:

  • SP 43 Libbia;
  • SP 44 della Catona;
  • SP 1 Setteponti;
  • SS 69 Valdarno, classificata dal P.I.T. come Strada a supporto dei sistemi locali;
  • SP 21 Pescaiola (Raccordo autostradale - nel tratto più interno) e viale Salvemini;
  • Ristradella;
  • attuale SR 71 Umbro Casentinese, classificata dal P.I.T. come Direttrice Primaria di Interesse Regionale;
  • SS 73 Senese Aretina per i tratti non interessati dal nuovo tracciato della SGC E78 od eventualmente dismessi a seguito di tale nuovo intervento;
  • Stradone Cà di Cio;
  • Tangenziale urbana, classificata dal P.I.T. come Direttrice Primaria di Interesse Regionale;
  • Via Chiarini;
  • Via Colombo,
  • Via Romana.

2. Il sottosistema M2 è quello caratterizzato dalla maggior promiscuità nell'utilizzo (traffico locale, traffico di distribuzione, traffico di attraversamento), nelle caratteristiche tipologiche (assi a carreggiata unica con una o più corsie per senso di marcia, intersezioni semaforizzate, a rotatoria a livelli sfalsati) e di competenze (assi di competenza comunale, provinciale e regionale).

3. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come "Strade extraurbane secondarie", cioè strade:

  • ad unica carreggiata;
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

4. Le intersezioni potranno essere organizzate sia a raso che a livelli sfalsati e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere apposita disciplina che prescriva:

  • l'adeguamento e la riqualificazione dei tracciati esistenti, rendendoli uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo, e la realizzazione di nuove infrastrutture secondo le caratteristiche prestazionali stabilite;
  • il ridisegno delle sezioni stradali e delle intersezioni che dovrà essere finalizzato a rendere il più fluido possibile il flusso di traffico, minimizzando i tempi di attesa e gli accodamenti;
  • per gli assi stradali corrispondenti alla SS 69 Valdarno e SR 71 Umbro Casentinese e Tangenziale, apposita disciplina che vincoli la realizzazione degli accessi alle seguenti condizioni:
    • ubicazione degli stessi a distanza non inferiore a 300 mt. fra loro e rispetto a quelli eventualmente preesistenti, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia; tale distanza, misurata tra l'asse dell'accesso e l'asse dell'intersezione, dovrà essere rispettata anche nei confronti delle intersezioni nuove e preesistenti; gli accessi previsti a distanza inferiore dovranno essere collegati da apposita strada di servizio con innesti posti a distanza non inferiore a 300 mt. tra loro e dalle intersezioni.

6. Il Regolamento Urbanistico dovrà fra l'altro prevedere la realizzazione di tratti in variante per bypassare i centri abitati di Ceciliano, Indicatore, Quarata e Pratantico allo scopo di minimizzare le interferenze tra traffico locale e traffico di attraversamento e tra il traffico su gomma ed i pedoni, nonché per ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico; le immissioni di questi bypass sulla viabilità esistente dovranno essere oggetto di studio di fattibilità coerente con le caratteristiche prestazionali; tale studio potrà portare, se necessario, ad introdurre ai tracciati indicati dal Piano Strutturale le modifiche necessarie alla loro realizzabilità;

7. Fino alla definizione dettagliata dei nuovi assi stradali appartenenti al sottosistema M2, secondo quanto prescritto al precedente art. 110 comma 2, il Piano Strutturale prescrive una fascia di rispetto misurata dall'asse del nuovo tracciato, per una estensione pari a 100 metri per lato.

Articolo 116 Sottosistema M3: Strade di distribuzione (urbane di quartiere)

1. Appartengono al sottosistema M3 gli assi viari principali interni alla tangenziale urbana ed i tracciati che formano la Chiusura a nord.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M3 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade urbane di quartiere, cioè strade:

  • ad unica carreggiata con almeno due corsie;
  • con banchine pavimentate e marciapiedi;
  • con aree attrezzate per la sosta con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

3. Le intersezioni potranno essere organizzate a raso; particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione degli attraversamenti pedonali.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere l'adeguamento e la riqualificazione dei tracciati esistenti, rendendoli per quanto possibile uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo, e la realizzazione di nuove infrastrutture secondo le caratteristiche prestazionali stabilite.

5. Fino alla definizione dettagliata dei nuovi assi stradali appartenenti al sottosistema M3, secondo quanto prescritto al precedente art. 110 comma 2, il Piano Strutturale prescrive una fascia di rispetto misurata dall'asse del nuovo tracciato, per una estensione pari a 50 metri per lato.

Articolo 117 Sottosistema M4: Ferrovie

1. Nel territorio comunale sono presenti componenti della mobilità su ferro dotate di differenti caratteristiche e ruolo, individuate come ambiti:

  • Ambito M4.1: Alta velocità: è classificata dal P.I.T. come Grande Direttrice Nazionale Dorsale Centrale; la gestione dell'infrastruttura e dei servizi della ferrovia direttissima Firenze - Roma è di competenza dell'azienda RFI; tale linea transita nel territorio di Arezzo ma non esistono fermate a servizio della città;
  • Ambito M4.2: Ordinaria: è classificata dal P.I.T. come Grande Direttrice Nazionale Dorsale Centrale; la ferrovia lenta Firenze - Roma è anch'essa gestita da RFI; essa svolge un importante ruolo di comunicazione e collegamento tra Arezzo, la Regione Toscana ed il territorio nazionale, sia per i passeggeri che per le merci;
  • Ambito M4.3: Urbana: destinate dal P.I.T. a traffici locali; la ferrovia Stia-Arezzo ed Arezzo-Sinalunga è gestita da LFI; essa ha un ruolo di rilievo a livello locale ed è già attualmente usata come modalità di trasporto pubblico concorrenziale rispetto al mezzo privato; in questo ambito rientra anche il nuovo tracciato della linee ferroviaria Arezzo San Sepolcro, la cui localizzazione dettagliata dovrà essere definita dal Regolamento Urbanistico in conformità a quanto stabilito nelle Conferenze Tecniche delle Infrastrutture Ferroviarie.

2. La rete esistente, ed in particolare la ferrovia urbana, rappresenta una risorsa per il territorio aretino che dovrà essere sviluppata migliorandone le prestazioni e le caratteristiche al fine di recuperare utenza e di influenzare la ripartizione modale a favore del trasporto pubblico; in tal senso sarà indispensabile prevedere l'intensificazione del servizio e l'introduzione di nuove fermate;.

3. Ai sensi dell'art. 38 e 68 del P.I.T. le aree ferroviarie sono destinate prioritariamente a servizio del sistema dei trasporti o ad attività connesse con la mobilità, comprese le aree della linea dismessa Arezzo - Sansepolcro, per la quale viene confermata la destinazione ferroviaria.

4. Il Regolamento Urbanistico, per quanto di sua competenza, dovrà promuovere anche attraverso il ricorso a specifici Programmi complessi, sistemi alternativi ed innovativi per il trasporto su ferro che utilizzino in tutto o in parte le infrastrutture esistenti verificandone la fattibilità in accordo con i gestori delle diverse linee.

5. Il Regolamento Urbanistico ed i Piani di Settore pertinenti al traffico dovranno prevedere interventi ed adottare misure per sostenere il trasporto pubblico, tra i quali

  • individuazione di parcheggi di interscambio
  • coerenti politiche della sosta
  • riqualificazione del servizio su gomma ad integrazione di quello su ferro.

Articolo 118 Sottosistema M5: Centri intermodali

1. Al sottosistema M5 appartengono le attrezzature di interscambio tra le differenti componenti della mobilità; esse sono individuate dai seguenti ambiti:

  • Ambito M5.1: Scalo merci (ferro-gomma)
  • Ambito M5.2: Stazione ferroviaria

2. Essi costituiscono luoghi notevoli della mobilità e possono ricoprire un ruolo determinante per la funzionalità del sistema, diventando anche elementi catalizzatori di attività anche non strettamente appartenenti alla mobilità.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere la realizzazione di un centro intermodale ferro-gomma come snodo tra la viabilità principale di interesse territoriale e la linea lenta Firenze-Roma, dotato di adeguate strutture ed attrezzature.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre prevedere interventi di riqualificazione dell'ambito M5.2, in coordinamento con i programmi delle società che gestiscono le reti ferroviarie con scalo ad Arezzo; l'area della stazione dovrà essere adeguata al ruolo centrale che può assumere nella prospettiva di sviluppo del trasporto pubblico su ferro vista la sua posizione nevralgica di approdo al polo attrattore principale, rappresentato dal centro storico di Arezzo.

5. (comma stalciato)

Articolo 119 Aeroporto di Molin Bianco

1.Arezzo attualmente dispone di un aeroporto, di proprietà demaniale civile, codice ICAO "LIQB", istituito nel 1927 ed attualmente in gestione al locale Aeroclub; esso svolge esclusivamente traffico locale per piccoli aeromobili monomotore, con finalità turistiche e sportive e voli scuola, con un traffico medio annuo di circa 5.000 movimenti anno; l'aeroporto è collocato nell'ambito della città e ad oggi la pista risulta asfaltata nelle sue attuali dimensioni di m. 750x30; il traffico ipotizzato sull'attuale aeroporto è turistico, di club e privato, nonché per Enti di Stato dedicati alla protezione civile.

2.Obiettivo del Piano Strutturale è la promozione di azioni volte a favorire il trasferimento dell'attuale aeroporto in una zona più idonea dal punto di vista logistico, che presenti minori problemi di impatto sulle aree urbanizzate e che consenta concrete possibilità di innalzare l'attuale livello di dotazioni e prestazioni; il trasferimento consentirà di convertire l'attuale area occupata dall'aviosuperficie, in parco urbano, contribuendo ad arricchire il sistema di parchi e giardini urbani e territoriali, in connessione con il sistema ambientale ed a ridurre gli impatti sulla struttura urbana che potrebbero derivare dagli interventi già programmati ed ammessi dalle vigenti normative e dagli attuali programmi di sviluppo.

3.(comma stalciato)

4.(comma stalciato)

5.Ai fini di cui sopra la scelta localizzativa dovrà essere subordinata alla redazione di uno studio di settore specifico che valuti la fattibilità e sostenibilità operativa dell'intervento ed approfondisca dal punto di vista tecnico le caratteristiche del sito, effettui indagini di mercato e trasportistiche, effettui le necessarie valutazioni di impatto ambientale e sviluppi schemi progettuali di dettaglio; in particolare dovranno essere effettuate le seguenti valutazioni e verifiche:

  • verifica dell'impatto ambientale secondo L.R. 79/'98 e la Circolare interpretativa dell'art. 11 approvata con Delibera Giunta Regionale 79/'01 della Regione Toscana;
  • verifica delle problematiche di tipo idrico, idrogeologico, geologico e storico (criticità storiche ed idro-geologiche) quali:
    • la regimazione delle acque superficiali;
    • le acque sotterranee e la falda acquifera;
    • la stabilità dei terreni;
    • la permanenza degli impianti storici;
  • studio e verifica sull'accessibilità all'infrastruttura e sui collegamenti infrastrutturali relativi al sistema della mobilità di rilevanza provinciale;
  • studi ed analisi sulle caratteristiche dell'area ai fini delle verifiche di idoneità;
  • valutazione degli effetti dei vincoli aeroportuali sul territorio circostante;
  • indagini sui fabbisgoni locali e sul possibile bacino di utenza;

6.Il Regolamento Urbanistico a seguito delle verifiche di fattibilità, degli studi, delle indagini, delle valutazioni e delle verifiche di cui al precedente comma 3, potrà individuare l'area dove trasferire l'attuale aeroporto di Molin Bianco. In tal caso la localizzazione per il trasferimento dell'attuale aeroporto comporterà contestuale variante al Piano Strutturale con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 1/05.

7.(comma stalciato)

8. Il trasferimento consentirà di convertire l'area occupata dall'attuale aeroporto, in parco urbano, contribuendo ad arricchire il sistema di parchi e giardini urbani e territoriali, in connessione con il sistema ambientale.