Articolo 66 La tessitura agraria
1. Per le aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come coltura tradizionale mista a maglia fitta, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere
- la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
- la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
- il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi;
2. Per le aree con tessitura agraria a maglia media e rada, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme di tutela della condizione attuale, che evitino ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e per la maglia media introdurre norme che favoriscano la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.
3. In corrispondenza del tessuto urbano marginale, eventualmente oggetto di interventi di miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale, nei limiti e secondo quanto specificato ai Titoli XII e XIII delle presenti norme, il Regolamento Urbanistico dovrà specificare gli interventi di mitigazione e di recupero dei caratteri essenziali delle colture tradizionali, così come definite ai precedenti comma 1 e 2.