Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 50 Tutela paesistica degli Edifici specialistici e delle ville

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

1. Per tali aree il regolamento urbanistico dovrà prevedere:

  1. a. la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi).
  2. b. le regole e condizioni per la realizzazione di annessi agricoli che potrà essere ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza;
  3. c. la definizione delle procedure di valutazione per la realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto precedente, che dovrà comunque basarsi su:
    • analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonche' degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
    • definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
    • simulazioni prospettiche delle alternative;
    • modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.
  4. d. Le aree agricole sottoposte a tutela paesistica così come riportate anche nella Tav. C4.c Tutele strategiche: aree agricole speciali potranno comunque concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 al fine della progettazione dei P.d.M.A.A.