Articolo 46 Arginature
1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come arginature il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:
- le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, sono da salvaguardare da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata;
- sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è da apporre lo stato di vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica;
- prevedere la progettazione dei nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde;
- garantire l'efficienza idraulica delle arginature da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone;
- vietare l'impermeabilizzazione degli argini;
- privilegiare gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.