Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 44 Regime delle acque

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come regime delle acque il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • finalizzare le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica;
  • privilegiare nella realizzazione di tali opere le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica;
  • vietare all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, limitandosi agli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • prevedere l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

2. La Tav. B.11b Il sistema idrografico: le competenze, stabilisce i corsi d'acqua che rimangono di competenza provinciale e quelli invece che pur esterni al perimetro delle aree urbane saranno di competenza comunale.