Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 43 Aree terrazzate e ciglionamenti

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come aree terrazzate e ciglionamenti, il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

2. Esso dispone la loro conservazione integrale ed il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare interventi di tutela e ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale ai sensi della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, quando coincidenti con aree boscate così come definite al precedente art. 38, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere uno studio specifico atto a dimostrare la sussistenza o meno del vincolo di cui al comma 1; gli eventuali interventi su tali aree restano pertanto subordinati all'effettuazione di tale studio.