Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 222 Salvaguardie riferite al Patrimonio edilizio esistente

1. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal Prg vigente, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica che potrà essere ammessa solo se gli interventi risultano conformi alle disposizioni e previsioni del Piano Strutturale.

2. Con l'esclusione dell'ambito di vigenza della Variante al Prg Zona A Capoluogo, approvata con atto C.C. n.11 del 27/1/1999 e successivo C.C. n.328 del 22.11.02, per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.2: Invarianti Strutturali come centri antichi ed aggregati, edifici specialistici e ville ed edilizia rurale di pregio sono consentiti oltre agli interventi di manutenzione solo quelli di restauro e risanamento conservativo

3. Con l'esclusione dell'ambito di vigenza della Variante al Prg Zona A Capoluogo, approvata con atto C.C. n.11 del 27/1/1999 e successivo C.C. n.328 del 22.11.02, per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.2: Invarianti Strutturali come edifici di antica formazione, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ad esclusione degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 2, lettera d) dell'art.4 della L.R. 14/10/1999 n.52 e successive modifiche ed integrazioni e comunque senza costituire alterazione della sagoma degli edifici e dei caratteri architettonici originari che sono stati conservati e in particolare dei caratteri architettonici dei prospetti, se non alterati.