Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 221 Salvaguardie relative alle Aree Strategiche di Intervento

1. Sono sottoposte a regime di salvaguardia nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 219 e con le precisazioni di seguito indicate, le seguenti Aree Strategiche di Intervento di cui al Titolo XIII - Schemi direttori.

2. Sono esclusi interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre esclusi la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, gli ampliamenti volumetrici e le trasformazioni morfologiche nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I.:

  1. 1.2: Nuovo quartiere Tucciarello;
  2. 1.3: Nuovo quartiere Cacciarelle;
  3. 2.2: Nuova zona industriale di Indicatore;
  4. 2.3: Nuova zona industriale di San Zeno;
  5. 3.7: La Catona;

3. Sono esclusi nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I. gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica anche se consentiti dal Prg vigente fatte salve le addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia:

  1. 4.1: Parco Fluviale
  2. 4.2: Parco della bonifica idraulica
  3. 4.3: Parco urbano di Molin Bianco
  4. 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano
  5. 4.5: Parco urbano di San Cornelio
  6. 4.7: La cittadella del tempo libero: il triangolo delle cave.

4. Sono esclusi per l'area interessata dalla realizzazione del Canale diversore (A.S.I. 1.4) e per una fascia di rispetto misurata dall'asse del tracciato ipotizzato pari a 100 metri per lato, gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre escluse le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia ed in generale tutti gli interventi che possano comprometterne l'attuazione, secondo i criteri e gli indirizzi contenuti al Titolo XII - Schemi direttori delle presenti norme, anche se consentiti dal Prg vigente.

5. Sono esclusi nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I. gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre escluse le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia, ad eccezione di quelli eventualmente previsti nell'ambito di un Piano Attuativo o di un Programma Complesso relativi all'intera area che non risultino in contrasto con le prescrizioni del Piano Strutturale ed in particolare con le indicazioni contenute al Titolo XII - Schemi direttori delle presenti norme:

  1. 2.4: Interporto
  2. 3.3: Cittadella degli affari
  3. 3.8: Area ex caserme
  4. 3.9: Ex Scalo merci
  5. 4.6: La cittadella dello Sport.