Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 219 Disposizioni generali

1. Ai sensi del comma 2 lettera g dell'art.24 della L.R. 16.1.1995 n. 5 dalla data di adozione del Piano Strutturale sino all'approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore a tre anni, sono stabilite le seguenti norme di salvaguardia.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 della L.R. 5/95, l'autorità competente sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia e di denuncia di inizio attività, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le eventuali salvaguardie contenute nel P.I.T. e nel P.T.C.

3. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  • gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 3/2/93 nº 29 nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • gli interventi per i quali sia intervenuto il rilascio di concessione edilizia ovvero denuncia di inizio attività ancora efficaci, nonché le relative varianti in corso d'opera, entro la data di approvazione del Piano Strutturale e le cui domande risultino comunque pervenute entro la data di adozione del Piano Strutturale.
  • i piani attuativi del P.R.G. vigente adottati dall'Amministrazione Comunale entro la data di approvazione del Piano Strutturale e che risultino presentati entro la data di adozione del Piano Strutturale assieme a tutti gli atti conseguenti i Piani Attuativi stessi.

4. Le norme di salvaguardia sono suddivise in:

  • Salvaguardie del Piano Strutturale
  • Salvaguardie per la difesa dai fenomeni alluvionali