Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 212 Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. In relazione a quanto previsto dalla L.R. 39/94 dovrà essere predisposto il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con il quale prevedere un'equilibrata distribuzione spaziale delle funzioni terziarie direzionali, turistiche, commerciali e produttive nelle diverse parti del territorio, in armonia con quanto previsto dal Piano Strutturale ed in particolare con quanto specificato al Titolo VIII Sistemi funzionali delle presenti norme.

2. Tale Piano dovrà in particolare:

  • tutelare gli insediamenti storici;
  • consentire l'integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili con la stessa per evitare i fenomeni negativi indotti dalla monofunzionalità dei contesti urbani, in continuità e nel rispetto delle strategie del Piano Strutturale;
  • sintonizzare la distribuzione spaziale delle funzioni con le esigenze di riordino del traffico veicolare e dell'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare del trasporto pubblico, secondo gli indirizzi e le previsioni del Piano Strutturale e degli specifici indirizzi del Piano Urbano del Traffico e dei Piani della mobilità;
  • consentire operazioni di riqualificazione dei tessuti insediativi degradati e degli immobili dismessi;
  • verificare la dotazione di opere di urbanizzazione.