Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 139 Dimensioni massime ammissibili per le attività turistico ricettive

1. Le dimensioni massime ammissibili per le attività turistico-ricettive sono riferite agli obiettivi strategici individuati dal Piano Strutturale e sono basate sulle seguenti azioni:

  • innalzare il numero dei posti letto alberghieri per abitante avvicinandosi alla media delle città Toscane individuata in 30 posti letto ogni 1.000 abitanti;
  • collegare la crescita futura alla crescita della popolazione;
  • concepire lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera in modo coerente allo sviluppo dei prodotti attraverso:
    • il recupero di edifici esistenti di valore culturale nel centro antico per nuove strutture ricettive;
    • il recupero delle dimore storiche, anche fuori dal centro antico, come capacità ricettiva coerente con il prodotto e come elemento di appeal della proposta culturale;
    • la realizzazione di nuove strutture ricettive connesse al sistema produttivo ed al sistema dei luoghi centrali;
  • selezionare tra i criteri di scelta localizzativi e strategica:
    • l'efficienza prestazionale;
    • la sostenibilità ambientale;
    • la valorizzazione dell'identità;
    • l'accessibilità;
    • la sicurezza strutturale;
    • la sicurezza del lavoro;
    • la sicurezza territoriale.

2. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere interventi per la realizzazione di nuovi posti letto derivanti da operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o da operazioni di costruzione di nuovi edifici ed ampliamenti, in misura complessivamente inferiore od uguale a 1.900 posti letto, in aggiunta all'attuale dotazione:

3. Gli interventi derivanti da operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti dovranno essere preferibilmente effettuati nel centro antico o in edifici e complessi appartenenti al Sistema ambientale.

4. Gli interventi che prevedano costruzione di nuovi edifici e/o ampliamenti dovranno essere localizzati esclusivamente all'interno dei seguenti sistemi

  • Residenza, limitatamente al Sottosistema R3 residenziale misto;
  • Produzione, limitatamente ai Sottosistemi P2 Produttivo commerciale e P3 Produttivo misto residenziale.
  • Luoghi centrali

5. Per gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento riferiti ai Sistemi della Residenza e della Produzione, il Regolamento Urbanistico dovrà scomputare le superfici complessive da quelle previste rispettivamente per la residenza o per la produzione, in ciascuna U.T.O.E.;

6. Gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento all'interno del Sistema dei Luoghi Centrali, potranno essere previsti solo quale quota parte di interventi il cui carattere preminente sia riferito alla funzione di attrezzature di interesse pubblico o collettivo, coerentemente a quanto definito agli artt. 94 e 95 delle presenti norme.

7. Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale riporta le eventuali diverse indicazioni e/o precisazioni per l'attuazione degli interventi di miglioramento dell'offerta turistico ricettiva, sempre nel rispetto del parametro complessivo di cui al precedente comma.

8. Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo, che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità, è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare una serie di operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti; il Regolamento Urbanistico stabilisce i tipi di convenzione previsti e i tipi di interventi da convenzionare.