Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 137 Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti residenziali

1. L'offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree residenziali è pari a 4.278 nuovi alloggi potenziali; tale offerta è composta dalla capacità residua data dal Prg vigente, da una quota di recupero del patrimonio edilizio esistente disabitato, da una quota di edilizia di completamento (i piccoli lotti interclusi soggetti alla realizzazione diretta) e dalla quota di previsione con impegno di nuovo suolo.

2. I criteri adottati per la definizione delle dimensioni massime ammissibili del Piano Strutturale sono riportati nella relazione di settore: Dimensionamenti e nella Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali che fanno parte integrante del Piano.

3. L'offerta relativa a nuove aree residenziali previste dal Piano Strutturale è di circa 2.318 alloggi, ai quali vanno aggiunti circa 1.290 alloggi quale residuo del vigente Prg per un totale di circa 3.608 nuovi alloggi corrispondente ad una volumetria massima pari a 1.623.795 mc. e ad una Superficie Lorda di Pavimento Slp di 541.261 mq.

4. Le quantità sopra riportate sono riferite ad Aree Strategiche di Intervento (A.S.I.) e ad interventi compresi nell'ambito delle singole U.T.O.E. a loro volta suddivisi tra interventi di completamento ed interventi che prevedono nuovo impegno di suolo, comprensivi delle quantità ancora non attuate previste dal vigente Prg; la tabella seguente evidenzia tale ripartizione:

num. Alloggi Volume Slp
A.S.I. nuovo impegno di suolo 826 371.340 123.780
U.T.O.E. completamenti residuo Prg 376 169.326 56.442
nuove P.S. 635 285.948 95.316
Nuovo impegno di suolo residuo Prg 914 411.443 137.148
nuove P.S. 857 411.432 137.144
Totale 3.608 1.623.795 541.261

L'incidenza sul dimensionamento dell'offerta residenziale degli interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente è valutata dal Piano Strutturale in 670 alloggi, pari ad una Slp di circa 100.000 mq. non comprersa nelle quantità riportate al precedente comma