Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 136 Disposizioni generali

1. Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano sono riportate per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) o riferite a specifici interventi ritenuti strategici dal Piano Aree Strategiche di Intervento (A.S.I.) così come riportati al Titolo XIII - Schemi direttori.

2. Le quantità previste per le singole Aree di Intervento Strategico sono riferite esclusivamente agli interventi per esse previsti e non possono essere trasferite in altre aree, anche se all'interno della stessa U.T.O.E.; il Regolamento Urbanistico, come previsto dal comma 4 dell'art. 175 potrà variare il perimetro di riferimento dell'area e/o individuare ulteriori aree, fermi restando i parametri stabiliti dal Piano Strutturale.

3. In caso di esaurimento delle quantità previste nelle singole U.T.O.E. e relativamente ai soli insediamenti residenziali, il Regolamento Urbanistico potrà predisporre trasferimenti di quantità tra differenti U.T.O.E. nella percentuale massima e complessiva del 10% della superficie lorda di pavimento prevista per ogni singola U.T.O.E.; tale percentuale dovrà essere riferita all'UTOE di destinazione; tali trasferimenti sono inoltre consentiti anche verso le U.T.O.E. con dimensionamento nullo, per un massimo consentito pari a 500 mq. di Slp per ciascuna di esse.

4. Possono essere trasferite nelle A.S.I. parte dei valori previsti per l'U.T.O.E. corrispondente, quando utili alla migliore definizione degli interventi o quando il Regolamento Urbanistico abbia individuato nuove aree d'intervento.

5. Le modalità ed i criteri da adottare per il dimensionamento degli interventi sono specificate ai successivi art. 141 per le U.T.O.E. e art. 175 per le A.S.I.

5.bis I dimensionamenti massimi definiti dal Piano Strutturale sono comprensivi di quelli relativi a varianti approvate successivamente all'adozione del Piano Strutturale.