Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 85 Sottosistema V4: Corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio aretino sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole della cintura verde, gli spazi verdi urbani); sono costituiti da elementi e aree tra le più sensibili dal punto di vista ambientale, di elevata naturalità, prevalentemente boscate, ad elevata naturalità nei grandi spazi aperti, organizzate su corsi e specchi d'acqua quali l'Arno (principale), il Castro, il Vingone e il Bicchierata (secondari): l'incuria delle aree golenali, la presenza di aree agricole marginali o altamente produttive, la non manutenzione dei corsi d'acqua costituiscono i problemi principali di questo sottosistema.

2. Nella definizione degli interventi relativi alla creazione dei corridoi e delle connessioni fluviali il Piano Strutturale individua le seguenti condizioni alla trasformabilità dei luoghi:

  • il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • il contenimento o l'eliminazione del rischio idraulico;
  • la creazione di fasce di servizio e di fruizione lungo i corsi d'acqua;
  • la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale;
  • la fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. Il Regolamento urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al recupero e la tutela del paesaggio e dell'ambiente ed indirizzati al potenziamento o ripristino dell'ecosistema fluviale principalmente attraverso interventi di:

  • rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
  • riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • mantenimento e ripristino e potenziamento della vegetazione ripariale;
  • creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero;
  • incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici dell'ambito.

4. In particolare, il Regolamento Urbanistico dovrà individuare

  • interventi finalizzati alla rinaturalizzazione delle sponde del fiume, al potenziamento della fascia di bosco ripario ed alla regolamentazione delle attività agricole;
  • regole per il taglio delle piante pericolanti o deperenti che potrebbero interferire con il deflusso delle acque
  • indicazioni per la realizzazione di percorsi di servizio, pedonali-ciclabili e aree per la sosta attrezzata.
  • elenco e modalità di impianto di specie arboree e arbustive per la realizzazione degli impianti vegetazionali;
  • fasce di rispetto di salvaguardia integrale, di sezione diversificata, nelle quali siano vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologi ed ecologici.

5. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza di luoghi ed attrezzature per le attività di tempo libero.

6. Nell'ambito dell'applicazione del Piano dell'Area Protetta Arno, individuata nella Tav. B.17 Vincoli: aree naturali e suolo con le relative sottozone, si applica la specifica disciplina di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n.226/95, che è riportata quale parte integrante delle presenti norme nell'allegato Piano dell'Area Protetta Arno, norme tecniche di attuazione; il Regolamento Urbanistico applicherà la disciplina dei commi precedenti in coerenza con le norme del Piano Arno; l'ambito di applicazione del Piano Arno è escluso dal campo di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.29 del P.I.T.