Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 83 Ambito V3.2: la bonifica storica

1. Sono aree agricole che costituiscono la testimonianza del paesaggio storico della bonifica della Val di Chiana, dove permane il rapporto tradizionale tra le linee dei canali, percorsi, trame dei campi e insediamenti rurali; nell'ambito sono presenti fenomeni diffusi di ristagno delle acque superficiali, dovuti dall'interruzione del reticolo di drenaggio e condizioni della falda freatica superficiale attestata sui 4-5 ml. di profondità con dinamiche di innalzamento.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.2 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale, secondo quanto specificato al precedente art. 67.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • prescrizioni specifiche per il mantenimento della viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire;
  • azioni finalizzate al recupero dell'officiosità idraulica dell'intero ambito, alla manutenzione e potenziamento delle arginature esistenti, al recupero e manutenzione di tutti i manufatti legati alla bonifica idraulica;
  • indicazioni verso assetti colturali compatibili negli apporti inquinati e nelle idro-esigenze con le caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee.
  • fissare le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendo di norma il divieto di realizzazione di nuovi manufatti ad uso abitativo e limitando la realizzazione dei nuovi annessi rurali.