Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 79 Sottosistema V1: riserva di naturalità

1. Costituiscono Riserva di naturalità, le aree collinari e montane comprese nel complesso delle Alpi di Poti, di Monte Lignano, Monte Gavino e S. Cornelio, quella del versante occidentale del Monte Telamone; ricche di masse arboree, cespuglieti, acque, pascoli, con aree agricole parzialmente abbandonate con dinamiche tendenti alla ripresa del bosco, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata biodiversità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola e sono prevalentemente composte da aree boscate, aree a pascolo, aree agricole-arbustate di transizione con dinamiche vegetazionali tendenti verso il bosco, i coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco per i quali il Regolamento urbanistico dovrà provvedere a definirne gli utilizzi integrativi all'agricoltura.

3. Sono presenti inoltre aree assoggettate o da assoggettare a salvaguardia e da escludere dal regime ordinario della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, così come specificato al comma 4 del precedente art. 67 Aree agricole speciali.

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali).
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata; alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione); al recupero delle aree agricole abbandonate, al mantenimento del sistema insediativo antico, all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

6. Dovrà inoltre prevedere specifica disciplina che inibisca:

  • l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
  • l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • il pascolamento nelle aree boscate e arbustate;
  • la circolazione su sentieri, alvei fluviali, prati e boschi di qualsiasi veicolo a motore ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti;
  • la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei piani di settore.

7. Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre prevedere la redazione della Carta della Capacità d'uso del territorio agricolo, così come prevista dal P.I.T., dalla quale deriveranno norme comportamentali e di buona pratica agronomica finalizzate a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e che dovrà individuare criteri e prescrizioni relative a:

  • coltivazione del bosco;
  • favorire la rinaturalizzazione delle aree arbustate in aree boscate;
  • mantenimento, conservazione e il miglioramento delle aree boscate e arbustate;
  • riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato-pascolo;
  • ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • regolamentazione delle aree boscate e degli arbusteti di particolare valore ambientale e scientifico.

8. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva e dovrà escludere attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, serre, fatta eccezione per le aree dei coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco per i quali il Regolamento Urbanistico definirà specifica disciplina.