Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 76 Trasformazioni consentite mediante intervento edilizio diretto

1. Nel territorio rurale sono consentiti, mediante intervento edilizio diretto da parte dell'imprenditore agricolo:

  • - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo (art. 70 della L.R. 65/2014 e relativo Regolamento di attuazione);
  • - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola (art. 71 LR65/2014);
  • - Manufatti aziendali non temporanei, che necessitano di interventi permanenti sul suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015);
  • - Costruzione di annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA agricola (art. 73, comma 5 LR65/2014).

Art. 77 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo

1. Le aziende agricole dotate delle superfici aziendali minime, possono installare o realizzare i seguenti manufatti ad uso agricolo anche in assenza di Piano aziendale:

  • - manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie, che presentano spiccate caratteristiche di temporaneità, realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie, realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015).

2. L'installazione e realizzazione dei manufatti aziendali di cui al comma precedente, è consentita nell'intero territorio rurale, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme.

3. Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, non possono mutare la destinazione d'uso agricola e non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

4. I manufatti precari sono ammessi a condizione che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  • - sono realizzati con strutture in materiale leggero, ad esclusione dei materiali di recupero;
  • - non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  • - non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

5. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole, sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Se massima di mq 1000.

5.1 L'installazione delle serre riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • - altezza massima non superiore a 4,00 m in gronda e a 7,00 m al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  • - distanze minime non inferiori a:
  • - 5,0 m dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - 10,0 m da tutte le altre abitazioni, ovvero 5,00 m se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - 3,0 m dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a 5,00 m, 1,50 m dai confini di proprietà negli altri casi;
  • - distanza dalle strade secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 78 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola

1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono ammessi, qualora consentito dalle presenti Norme per i singoli ambiti omogenei, non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi edilizi:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari (art. 135, comma 2, lettera b, LR 65/2014);
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari (art. 135, comma 2, lettera c, LR 65/2014);
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lettera d, LR 65/2014);
  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, comma 1, lettera h, LR 65/2014);
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (art. 134, comma 1, lettera i, LR 65/2014);
  • - Interventi di sostituzione edilizia (art. 134, comma 1, lettera l, LR 65/2014);
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione;
  • - Addizioni volumetriche, nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici di cui alle presenti Norme (art. 134, comma 1, lettera g, LR 65/2014);
  • - Piscine nonché impianti sportivi ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo (art. 134, comma 1, lettera m, LR 65/2014);
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino la realizzazione di volumi esterni che alterino la sagoma degli edifici;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

Art. 79 Manufatti aziendali che necessitano trasformazioni permanenti al suolo

1. La realizzazione di manufatti aziendali non temporanei, che necessitano di interventi permanenti sul suolo è consentita, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme, anche in assenza di PAPMAA nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 3 del DPGR n. 63/R del 2016.

2. La loro realizzazione è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali ed è subordinata all'assunzione, da parte dell'imprenditore agricolo, dell'impegno a non utilizzare o trasformare i manufatti per usi diversi da quelli dichiarati.

3. La richiesta di permesso di costruire deve contenere la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda.

4. L'installazione manufatti aziendali e serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente articolo, è subordinata alle disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui all'Articolo 87.

Art. 80 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività aziendale, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme, è consentita da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, ai sensi dell'art. 73, comma 5, LR 65/2014 e dell'art. 6 del DPGR 63/R del 2016.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita per fondi sprovvisti o con annessi agricoli di dimensioni inferiori rispetto a quanto stabilito dai parametri delle presenti Norme.

3. La loro realizzazione è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali.

4. Il progetto deve documentare la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantire soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato.

Devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, preferibilmente con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali.

5. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda, nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - per le aziende agricole con superficie fondiaria superiore al coefficiente 0,7 rispetto ai parametri di cui all'Articolo 84, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli in misura proporzionale ad una Superficie edificabile massima di 100 mq;
  • - per le aziende con superfici fondiarie inferiori al coefficiente 0,7 ma comunque superiore al coefficiente 0,4 rispetto ai parametri di cui all'Articolo 84, sono ammessi gli annessi agricoli con Se massima di mq 36 con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'Articolo 89.

Art. 81 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'Articolo 84, nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle attività prevista dall'art. 6, comma 4 del Regolamento di attuazione per le zone agricole (DPGR n. 63/R del 2016):

  1. a. allevamento intensivo di bestiame;
  2. b. trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c. acquacoltura;
  4. d. allevamento di fauna selvatica;
  5. e. cinotecnica;
  6. f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  7. g. allevamento di equidi.

2. Il progetto deve contenere la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto, documentare la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantire soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato.

3. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda, nel rispetto dei parametri delle presenti Norme.

3.1 Per l'allevamento intensivo di bestiame devono essere osservate le superfici massime realizzabili per ogni capo posseduto, nel rispetto della tabella seguente garantendo inoltre la copertura del 20% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF).

Tipo di allevamento Se massima per capo
Bovini 12 mq/capo
Ovini e Caprini 3 mq/capo
Suini 3 mq/capo
Cunicoli 0,4 mq/capo
Avicoli 0,4 mq/capo

3.2 Per allevamento di fauna selvatica, le recinzioni devono essere dimensionate in funzione degli animali da allevare, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia, con riferimento di quanto disposto dalla LR 37/1994.

3.3 Acquacoltura gli annessi devono essere dimensionate in funzione delle esigenze produttive, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia.

3.4 Per le attività cinotecnica, la realizzazione dei manufatti è subordinata alla disponibilità di una superficie fondiaria minima pari a 500 mq. Il canile deve avere una capacità atta a accogliere un numero di cani non inferiore a 5 unità e non superiore a 25, garantendo uno standard minimo di 100 mq per animale.

È ammessa la costruzione di un unico annesso di Se massima di 30 mq, oltre a mq. 1 per ogni cane accoglibile, destinato ad uffici, infermeria, magazzini, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio. Deve inoltre essere prevista una fascia di rispetto attorno al recinto degli animali pari ad almeno 250 m.

3.5 Per gli allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori gli annessi devono essere dimensionate in funzione delle esigenze produttive, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia.

3.6 Per gli allevamenti di equidi è consentita la realizzazione di annessi nel limite massimo di Superficie edificabile Se di 12 mq/capo.