Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Sezione I Disciplina degli ambiti urbanistici omogenei

Art. 42 Aree ad elevato grado di naturalità (TR.N): Disciplina generale

1. Nelle Aree ad elevato grado di naturalità si applica la seguente disciplina di carattere generale:

  • - è vietato qualsiasi intervento di trasformazione o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, i caratteri e gli equilibri naturali di suolo, sottosuolo, acque, flora e fauna;
  • - è consentita la prosecuzione della attività agricole e zootecniche in essere senza l'estensione degli ambiti produttivi e nel rispetto della sensibilità ambientale delle risorse ambientali. Contestualmente all'attività agricola devono essere realizzati gli interventi finalizzati al mantenimento e recupero delle condizioni di equilibrio naturale dei sistemi ambientali e gli interventi di tutela dei suoli e di riqualificazione paesaggistica e integrazione delle aree di margine;
  • - è consentito il pascolo estensivo, attuato in un'ottica di sostenibilità ecologica ed ambientale, ad esclusione delle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata; tale attività dovrà essere oggetto di controllo e monitoraggio ad opera del corpo forestale di vigilanza ambientale al fine di garantire il rinnovamento naturale delle specie forestali e prevenire situazioni di degrado quali-quantitativo della copertura vegetale forestale, della cotica erbosa e del suolo.

2. Nell'ambito di un Piano Aziendale le aree ad utilizzazione agricola o zootecnica possono concorrere al raggiungimento della superficie minima di intervento.

3. Nelle Aree ad elevato grado di naturalità non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale di nuova costruzione
  • - Du_B. industriale e artigianale
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio, ad esclusione della destinazione Du_C.4 (Attività di ristorazione e pubblici esercizi)
  • - DU_E. Direzionale e di servizio di nuova costruzione, ad esclusione della destinazione Du_E.3 - Servizi sanitari, scolastici, sociali, sportivi, ecc.
  • - DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi

5. Sono sempre consentiti, mediante modalità diretta, gli interventi di:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari;
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari o cambio di destinazione d'uso;
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa non comportante frazionamento;
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione;
  • - Adeguamenti manufatti necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.
  • - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione agricola di cui all’art. 71 comma 1 della LR 65/2014 riservati all'imprenditore agricolo professionale.

6. In coerenza con la normativa regionale e nei limiti dei vincoli/condizionamenti imposti da piani/programmi sovraordinati, è consentita la realizzazione delle trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio secondo quanto dettagliato nei singoli sistemi ambientali.

6bis. Nelle Aree ad elevato grado di naturalità (TR.N) ricadenti all’interno di siti della Rete Natura 2000 si applica quanto segue:

  • - Attivazione di procedimento di VINCA per gli interventi sul patrimonio edilizio ricadenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000, ad eccezione di quelli rientranti nell’ALL. C della DGR n. 119/2018.
  • - Recepimento delle Misure di Conservazione sito-specifiche in coerenza con il DGR n. 1223/2015.
  • - Nel caso di interventi che presentino la potenzialità quali siti di rifugio e di nidificazione di rapaci diurni o notturni e/o di colonie di chirotteri, adozione di idonei accorgimenti tecnici e modalità operative in grado di assicurare la tutela della fauna stessa.

7. Nelle aree ad elevato grado di naturalità le attività forestali e gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico sono regolamentate dalla L.R. 39/2000 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi.

Art. 43 TR.N1 - Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana

1. Identifica il settore orientale del territorio comunale caratterizzato dal sistema idro-geomorfologico che afferisce al bacino del Tevere, riconducibile principalmente al tipo della montagna silicoclastica e, nel settore est, a quello della collina a versanti ripidi sulle unità toscane.

2. L'ambito si caratterizza per la presenza di formazioni forestali montane e sub-montane a latifoglie caduche, con prevalenza di boschi misti o lembi in forma pura di roverella, cerro, castagno e arbusteti e brughiere di sostituzione secondaria.

3. All'interno del sistema ambientale ricade la ZSC/ZPS IT51780016 - "Monte Dogana" la quale ospita 10 Habitat di interesse comunitario, dei quali 4 definiti come prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; è presente inoltre parte della ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti" la quale ospita 7 Habitat di interesse comunitario, dei quali 3 definiti come prioritari.

Possiedono una elevata continuità territoriale e una elevata concentrazione di specie floristiche e faunistiche tipiche dei sistemi forestali in buono stato evolutivo e di conservazione. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

4. Il Sistema boschivo montano e collinare è destinato alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, morfologici e dei rispettivi insiemi; sono consentiti i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa.

5. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee;
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

6. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Interventi di sostituzione edilizia senza incremento della Superficie edificabile
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie
  • - piccole strutture di servizio e di supporto alla fruizione naturalistico ambientale della parte pubblica del bosco, da realizzare sulla base di un progetto unitario di iniziativa pubblica, che assicuri il rispetto dell’integrità delle aree boscate.

7. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

8. Coerentemente con le direttive d’ambito del PIT a salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio montano le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, al fine di incentivare il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente. Coerentemente con gli indirizzi del PIT per la IV invariante i nuovi annessi dovranno essere realizzati in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Art. 44 TR.N2 - Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano

1. Identifica il settore centrale del territorio comunale caratterizzato dal sistema geomorfologico prevalentemente collinare (del tipo collina a versanti dolci sulle Unità Toscane) che afferisce al bacino dell'Arno. Costituisce il limite naturale orientale della piana agricola settentrionale di Arezzo.

2. L'ambito si caratterizza per la presenza di formazioni arbustive e boschive collinari e sub-montane, con presenza di brughiere e macchie con presenza di calluneti, ericeti, genisteti e formazioni a latifoglie caduche, con prevalenza di boschi misti o lembi in forma pura di roverella, cerro e castagno. A livello locale si riscontrano inoltre lembi a rovere e formazioni termofile a leccio.

3. All'interno del sistema ambientale ricade la ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti" la quale ospita 7 Habitat di interesse comunitario, dei quali 3 definiti come prioritari. È presente inoltre la ZSC IT5180015 - "Bosco di Sargiano" la quale ospita 4 Habitat di interesse comunitario, dei quali 1 definito come prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

4. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive.
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee.
  • - Mantenimento delle attuali superfici agricole, con conseguente divieto dell'espansione degli areali destinati a coltivazioni di qualunque tipologia.
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

5. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Addizioni volumetriche fino a 20 mq di “Se” comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE.
  • - Interventi di sostituzione edilizia
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie
  • - Piccole strutture di servizio e di supporto alla fruizione naturalistico ambientale della parte pubblica del bosco, da realizzare sulla base di un progetto unitario di iniziativa pubblica, che assicuri il rispetto dell’integrità delle aree boscate.

6. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

7. Mediante programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, per aziende superiori a 2,0 Ha, sono consentiti gli interventi di:

  • -Nuova edificazione di annessi agricoli.

8. Coerentemente con le direttive d’ambito del PIT a salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio alto collinare le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, al fine di incentivare il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente. Coerentemente con gli indirizzi del PIT per la IV invariante i nuovi annessi dovranno essere realizzati in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Art. 45 TR.N3 - Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno

1. Identifica i tratti di reticolo idrografico interessati dalla presenza di formazioni ripariali arboree e/o alto-arbustive ad elevata idoneità per specie faunistiche e floristiche.

2. Il sistema si caratterizza per fitocenosi di piana alluvionale caratterizzate da formazioni boschive, boscaglie, arbusteti e fruticeti igrofili o ripariali. Il settore è un crocevia strategico per la sosta e la nidificazione della fauna presente, in particolare uccelli legati agli ambienti umidi.

3. L'ambito ospita la ZSC IT5180013 - "Ponte a Buriano e Penna" la quale ospita 12 Habitat di interesse comunitario, dei quali 2 definiti come prioritari. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi e aree ad utilizzazione agricola intensiva.

3.bis L’ambito ospita la Riserva Naturale Regionale “Ponte a Buriano e Penna”, in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

4. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive.
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee.
  • - Mantenimento delle attuali superfici agricole, con conseguente divieto dell'espansione degli areali destinati a coltivazioni di qualunque tipologia.
  • - Divieto di edificazione o di ampliamento di manufatti preesistenti.
  • - Divieto di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

5. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme]

6. In coerenza con gli indirizzi del PIT per la II invariante non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

Art. 46 TR.N4 - Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro

1. Identifica i tratti di corridoio fluviale e le aree ripariali del Canale Maestro della Chiana interessato dalla presenza di formazioni ripariali arboree e/o alto-arbustive ad elevata idoneità per specie faunistiche e floristiche.

2. Il Canale Maestro della Chiana presenta nel suo tratto più settentrionale di raccordo con il fiume Arno un assetto floro-vegetazionale caratterizzato da formazioni arboree a latifoglie caduche a mosaico con arbusteti igrofili; tale sistema rappresenta un importante corridoio ecologico fluviale dal quale localmente si ramificano elementi di connessione fra gli ambiti boscati e il tessuto urbanizzato. Il tratto successivo, corrispondente al settore centrale e meridionale del territorio comunale aretino, è contestualizzato in una matrice agricola di pianura costituita in prevalenza da territori destinati a coltivazioni seminative e specializzate, all'interno della quale sono presenti sporadici elementi arbustivi e arborei relittuali che costituiscono superfici strategiche per l'etologia degli uccelli presenti nel settore.

3. Gli interventi devono essere finalizzati al recupero ed al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e deflusso idrico. In particolare:

  • - Mantenimento dell'efficienza del sistema idraulico.
  • - Mantenimento delle attuali superfici occupate da elementi arborei e arbustivi annessi al Canale Maestro della Chiana, compatibilmente con le esigenze di efficienza idraulica.
  • - Rinaturalizzazione attraverso opere di rinverdimento utilizzando elementi floristici coerenti con l'assetto abiotico e biotico del settore anche in un ottica di stabilizzazione delle sponde fluviali.
  • - Divieto di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014)

4. In coerenza con gli indirizzi del PIT per la II invariante non sono ammessi interventi di nuova edificazione o ampliamento di manufatti preesistenti.

Art. 47 TR.N5 - Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio

1. Identifica il sistema ambientale delle colline boscate di La Loggia e Punta Poggio, ultime propaggini orientali dei Monti del Chianti, caratterizzate dalla presenza di mosaici agroforestali ad oliveto e vigneto. L'ambito comprende il sistema ambientale sul versante collinare di Meliciano.

2. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

3. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee.
  • - Mantenimento delle attuali superfici agricole, con conseguente divieto dell'espansione degli areali destinati a coltivazioni di qualunque tipologia.

4. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti fino a 20 mq di “Se”, comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative; L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE a seguito di demolizione di pertinenze o annessi non più in uso presenti nel resede, con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto.
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie

5. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

6. Coerentemente con le direttive specifiche per i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo. La realizzazione di annessi agricoli è consentita per aziende di dimensioni superiori a 1,5 ettari.

Art. 48 Aree agricole e forestali (TR.A): disciplina generale

1. Nelle Aree agricole e forestali non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale di nuova costruzione
  • - Du_B. industriale e artigianale
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio di nuova costruzione, ad esclusione della destinazione Du_C.4 (Attività di ristorazione e pubblici esercizi)
  • - DU_E. Direzionale e di servizio, ad esclusione della destinazione Du_E.3 - Servizi sanitari, scolastici, sociali, sportivi, ecc.
  • - DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi

2. (comma eliminato)

3. Sono sempre consentiti, mediante modalità diretta, gli interventi di:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari o cambio di destinazione d'uso
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa non comportante frazionamento o cambio di destinazione d'uso;
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione
  • - Adeguamenti manufatti necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

4. Nelle aree agricole e forestali, in coerenza con la normativa regionale e nei limiti dei vincoli/condizionamenti imposti da piani/programmi sovraordinati, è consentita la realizzazione delle trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio secondo quanto dettagliato nei singoli ambiti. Ai sensi dell’art. 73 della LR 65/2014, la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, ove ammessa, è consentita fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

5. E’ sempre consentita la possibilità di effettuare interventi di scavo, riporto e quanto necessario al fine di dare attuazione agli interventi di ripristino conseguenti all'escavazione sulla base dei progetti approvati.

Art. 49 TR.A1 Ambiti agricoli di fondovalle

1. Identifica tessuti agricoli impostati su alluvioni antiche e/o recenti.

2. (comma eliminato)

3. Deve essere mantenuto in efficienza il sistema di scolo delle acque, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della vegetazione di ripa.

4. Negli Ambiti agricoli di fondovalle, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da crediti edilizi diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

4.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014);
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014).

Art. 50 TR.A2 Ambiti agricoli di alta pianura

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sugli ambiti di alta pianura caratterizzati da alluvioni antiche e/o recenti.

2. In considerazione dell'assetto morfologico e della stretta correlazione con il sistema idrografico, sono da escludere nuove costruzioni destinate ad abitazioni rurali.

3. Negli Ambiti agricoli di alta pianura, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

3.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da crediti edilizi;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

3.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014);
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

3.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di annessi agricoli.
  • - È ammesso il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all’art. 83 della LR 65/2014)

4. In coerenza con le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 51 TR.A3 Ambiti agricoli di fondovalle ampio - Valle dell'Arno

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sugli ampi fondovalle delle alluvioni recenti, riconducibili alla piana agricola del Fiume Arno.

2. In tali ambiti risultano prevalenti le esigenze di regimazione delle acque e le conseguenti inibizioni edificatorie.

3. Negli Ambiti agricoli di fondovalle ampio sono da tutelare: le piantate residue di valore strutturale, le presenze vegetazionali non colturali (arboree ed arbustive), il sistema scolante da non ridurre evitando ulteriori accorpamenti dei campi, i manufatti della regimazione idraulica da mantenere in efficienza per quanto di competenza aziendale, i canali pensili delle "acque alte" con la relativa vegetazione di ripa, la viabilità e i manufatti di antica formazione.

4. Negli Ambiti agricoli di fondovalle ampio non sono consentiti ulteriori interventi in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme.

4.1 Non sono consentiti ulteriori interventi attuabili mediante modalità diretta.

4.2. Coerentemente con le direttive specifiche del PTCP non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni e annessi rurali nonché l'addizione volumetriche del patrimonio edilizio esistente.

5. L’ambito ospita parte della Riserva Naturale Regionale "Ponte a Buriano e Penna", in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

Art. 52 TR.A4 Ambiti agricoli di pianura - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sull'ampia piana agricola di Arezzo.

2. Nell'ambito della piana agricola di Arezzo zona compresa tra la via Catona e le colline orientali è da garantire il mantenimento della rete scolante, dei fossi di scolo lungo le strade, della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, degli alberi isolati, a filari e a gruppi; i fossi di scolo lungo la via Catona sono da mantenere integralmente, evitando tombinamenti, compresi i dislivelli a terrazzo e le ripe erbose a monte della strada.

2.bis L’ambito ospita parte della Riserva Naturale Regionale “Ponte a Buriano e Penna”, in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

3. È consentita la realizzazione di nuove abitazioni ed annessi rurali che dovranno essere improntati, per forma materiali e tipologia, all'architettura rurale dell'area; è da escludere la realizzazione di nuove costruzioni abitative lungo le principali direttrici viarie strade.

4. I Programmi aziendali dovranno prevedere il reinserimento paesaggistico degli edifici di recente realizzazione disposti lungo le principali direttrici viarie.

5. Negli Ambiti agricoli di pianura - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

5.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di "Se" contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità immobiliari residenziali, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

5.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014) ;
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

5.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014).

Art. 53 TR.A5 Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sulle pianure della Val di Chiana.

2. Nell'ambito della Val di Chiana deve essere garantito il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti rurali esistenti, comprese le aree pertinenze da recuperare o ricostituire.

3. I Programmi aziendali dovranno prevedere opere di rinaturazione dell'area (realizzazione di siepi, alberate, macchie di campo) attraverso un progetto complessivo di assetto territoriale.

4. Negli Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

4.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014) ;
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme.

Art. 54 TR.A6 Ambiti agricoli della pianura bonificata

1. Identifica i tessuti della maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica della piana.

2. Deve essere garantito il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire.

3. Negli Ambiti agricoli della pianura bonificata, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

3.1. Non sono consentiti ulteriori interventi attuabili mediante modalità diretta.

3.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.

3.3. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni nonché l'addizione volumetrica del patrimonio edilizio esistente.

3.4 In coerenza con il Progetto di Paesaggio “Le Leopoldine della Valdichiana” la nuova costruzione degli annessi agricoli è ammessa solo nel caso in cui sia dimostrata la necessità ed indisponibilità del riuso delle strutture esistenti. In tal caso dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Progetto di Paesaggio.

I nuovi annessi dovranno essere realizzati in continuità con i centri aziendali esistenti.

Art. 55 TR.A7 Ambiti agricoli collinari

1. Identifica tessuti agricoli collinari di grande valore paesaggistico, per la morfologia del suolo e per il mosaico agricolo tradizionale, collocati nell'ambito di vasti processi di riorganizzazione dovuti sovente a un'agricoltura professionale prevalente; si registra la permanenza della forma dei campi, delle siepi alberate, delle residue particelle boscate.

2. Sono da mantenere i caratteri suddetti evitando nuovi accorpamenti fondiari.

3. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni.

4. Negli Ambiti agricoli collinari, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

4.2 Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014);
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3 Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014);
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;

5. In coerenza con le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 56 TR.A8 Versanti agricoli terrazzati

1. Identifica un vasto e articolato sistema di tessuti agricoli organizzati su versanti terrazzati, di grande valore paesaggistico e identitario.

2. Tale sistema territoriale costituisce una specificità locale ed una testimonianza materiale della cultura rurale, da tutelare integralmente nei suoi elementi costitutivi: materiali e tecniche costruttive, tipologie colturali, regimazione delle acque e difesa del suolo.

3. Deve essere garantito il mantenimento ed il recupero degli elementi costitutivi del tessuto agricolo, anche attraverso il recupero degli uliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco.

3.1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari devono essere conservati e tutelati mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali. In caso di crolli parziali o totali possono essere ricostruiti mediante soluzioni compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali tradizionali, garantendo la funzionalità idraulica e la difesa del suolo.

4. Nei Versanti agricoli terrazzati, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.
  • - Addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti fino a 20 mq di "Se", comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative;
  • - L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE a seguito di demolizione di pertinenze o annessi non più in uso presenti nel resede, con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto.
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo nel rispetto dei disposti del comma 3.1 del presente articolo

4.2. In coerenza con le direttive d’ambito del PIT e le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

4.3 Per le aziende agricole superiori a 1,5 ettari è consentita l'istallazione e/o la costruzione di annessi agricoli in coerenza con le direttive specifiche per i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario del PTCP di Arezzo.

Art. 57 Nuclei rurali

1. Identificano i nuclei e gli insediamenti rurali anche sparsi posti in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale e paesaggistico di appartenenza. I nuclei rurali , caratterizzati da una valenza testimoniale di interesse storico tradizionale, comprendono i Centri Antichi ed Aggregati di cui all’art. 24 delle presenti norme.

2. Le categorie di intervento consentite sul patrimonio edilizio esistente, sono indicate e dettagliate nelle relative Schede normative, coerentemente con quanto definito nella Legge Regionale L.R. 65/2014. Gli interventi devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo;
  • - assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti.

3. Per gli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa.

4. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

5. Per quanto non diversamente specificato vale la disciplina relativa ai centri antichi ed aggregati di cui all’art. 24 delle presenti norme.

Sezione II Disciplina delle aree di rispetto e salvaguardia

Art. 58 Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66 LR 65/2014) sono aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione degli insediamenti di cui costituiscono il contesto di riferimento. Definiti dal PIT/PPR quale "intorno territoriale", sono costituiti dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. Gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici considerano le Aree di tutela paesistica dei centri antichi (strutture urbane) e le Area di tutela paesistica degli aggregati individuate dal PTCP di Arezzo.

2.1 Il Piano identifica due distinti ambiti di pertinenza in ragione del valore paesaggistico dei centri e nuclei storici, come classificati dal PTCP di Arezzo:

  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata.

3. In tali ambiti di tutela paesaggistica, integrale o attenuata, non è consentita la localizzazione di interventi di nuova edificazione; qualora consentito dalle presenti Norme, mediante Programma aziendale è consentita la realizzazione di annessi agricoli realizzabili solo per lo sviluppo di aziende agricole con strutture già esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo, in prossimità delle stesse, e solo nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

3.1 Negli ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata è consentito il potenziamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti alla data di adozione del Piano Operativo;

3.2 Sono fatte salve le previsioni per l'area di Rondine (scheda 1 e scheda 2) di cui agli esiti della conferenza di copianificazione.

4. I Programmi Aziendali promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.

5. Nell'ambito di un Programma Aziendale le aree agricole e forestali, ricomprese all'interno di tali ambiti, possono comunque concorrere al raggiungimento della superficie minima di intervento.

6. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 "Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione" o alla tavola E.2.2 "Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive". E’ comunque vietata la nuova edificazione fatte salve le eccezioni stabilite ai precedenti commi 3, 3.1 e 3.2.

7. Gli interventi di nuova edificazione, alterazione della sagoma o installazione di impianti per la produzione o autoproduzione di energia sono subordinati alla valutazione degli impatti visuali degli stessi relativamente alle seguenti aree di pertinenza dei centri antichi e aggregati o nuclei : A013, A038, A041, A063, A064, A077, A078, A083, A088.

Gli elaborati minimi da produrre ai fini della valutazione consistono in:

  • - fotoinserimenti relativi all’intervento previsto, in numero adeguato, con presa fotografica o posizionamento del punto di vista virtuale, da luoghi pubblici di osservazione privilegiata esterni al nucleo e all’ambito di pertinenza (ad esempio strade, slarghi, piazze o parcheggi), da cui sia visibile la zona o la consistenza edilizia dove si va ad intervenire;
  • - relazione sintetica con la valutazione dell’impatto visivo, allo scopo di dimostrare a livello quali quantitativo che gli interventi:
    • - si integrano e si inseriscono a livello cromatico con l’esistente;
    • - non producono rifrazione o specchiamento;
    • -non alterano lo skyline;
    • -determinino una percezione della sagoma coerente sotto l’aspetto del rapporto di scala con il contesto;
    • -si inseriscono correttamente con le consistenze attuali.

Art. 59 Ambiti periurbani

1. Identificano gli ambiti agricolo forestali adiacenti all'area urbana di Arezzo che risultano fortemente e direttamente influenzate dagli sviluppi insediativi recenti. I processi indotti dalle dinamiche urbane e insediative determinano sovente processi di degrado e usi impropri. Comprendono gli Ambiti delle colture e del frazionamento periurbani identificati dal PTCP di Arezzo (art. 22, lett. AH delle NTA del PTCP).

2. Corrispondono a quelle aree nelle quali si è conservata in parte la maglia agraria fitta e le colture arboree tradizionali da tutelare e dove si sono manifestati processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana ad economia agricola debole.

3. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

  • - riqualificare il margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - salvaguardare le permanenze del paesaggio agrario storico: formazioni vegetali aventi valore paesistico, i filari, le alberature e l'orditura delle coltivazioni, la sistemazione della viabilità minore;
  • - valorizzare gli elementi di naturalità e la funzionalità ecologica degli elementi costitutivi;
  • - favorire il mantenimento dell'attività agricola quale attività di gestione del territorio, considerata anche nelle forme part-time e/o di autoconsumo e del tempo libero che possono costituire un importante elemento di mantenimento e recupero anche per la stessa qualità della vita urbana;
  • - sostenere le attività agricole in un ottica multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici e ambientali.

4. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi disciplinati dal presente Titolo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, salvaguardando e rafforzando il ruolo di connessione ecologica e fruitiva, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo;
  • - i nuovi annessi e manufatti agricoli, qualora consentiti, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale.

5. I piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti e le colture arboree tradizionali.

Gli interventi di trasformazione devono essere corredati da un'analisi del contesto che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

Art. 60 Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi

1. Identificano i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio.

2. Gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

3. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 2 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:

  1. a. analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
  2. b. definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  3. c. simulazioni prospettiche;
  4. d. modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

4. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione” o alla tavola E.2.2 “Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive”. E’ comunque vietata la nuova edificazione.

Art. 61 Ambito di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano

1. Identifica la fascia pedecollinare di Rigutino e Policiano caratterizzata dalla maglia fitta originaria e la policoltura, dai sistemi arborei lineari per i fossi e i canali che lo solcano trasversalmente da est a ovest. Comprende le aree ad agricoltura intensiva o specializzata, identificate dal PTCP come tipo di paesaggio 6. Colline a struttura mista (Variante e, Pedecolle di Rigutino e Policiano).

2. In tale contesto non è consentita la costruzione di nuove di abitazioni ed annessi rurali, storicamente localizzati negli aggregati.

Art. 62 Rilievi insulari

1. Identifica le emergenze morfologiche interne alla pianura, caratterizzate da eccezionali valori paesaggistici inerenti alla natura di isole appenniniche dotate di potenziale panoramico, oggetto negli anni di addensamenti di edilizia residenziale che ne hanno in parte compromesso gli elementi di valore. Comprende il tipo di paesaggio 9 Rilievi insulari all'interno della pianura, identificato dal PTCP di Arezzo.

2. Il Piano tutela i brani residui delle colture e delle sistemazioni tradizionali, così come i valori architettonici degli edifici e dei complessi di antica formazione.

3. In tali ambiti non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni rurali; sono da ammettere modeste integrazioni degli edifici esistenti privi di valore architettonico, purché motivate da esigenze legate alla conduzione agricola del fondo.

Art. 63 Elementi della rete ecologica locale

1. Il Piano promuove il rafforzamento della connettività e funzionalità ecologica del territorio, attraverso l'adozione di un modello di rete ecologica capace di integrare la scala regionale territoriale e la scala comunale locale.

2. Al tal fine il Piano identifica gli elementi di inclusione della rete e gli elementi di frammentazione.

3. Elementi di inclusione della rete. Gli elementi di inclusione della rete identificano ambiti territoriali a prevalente utilizzo agricolo, situati in prossimità di importanti corridoi fluviali che pertanto ricoprono un ruolo strategico nel mantenimento degli equilibri ecologici del compendio ripariale.

3.1 Nelle aree identificate come Elementi di inclusione della rete possono essere realizzati gli interventi disciplinati dal presente Capo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento della funzionalità ecologica degli elementi della rete;
  • - rinaturalizzazione di settori di inclusione attraverso la piantumazione di entità floristiche coerenti con le caratteristiche ecologico-ambientali riscontrabili nel settore di inserimento.

4. Elementi di frammentazione. Rappresentano le aree critiche per la funzionalità generale della rete ecologica su scala locale e/o sovraordinata. Possono essere presenti elementi lineari di interruzione della continuità ecologica o aree altamente trasformate che su più livelli generano una carenza di connettività.

4.1 Le barriere infrastrutturali principali da mitigare sono infrastrutture extra-urbane con effetto barriera o rottura della continuità eco sistemica, riconoscibili in prossimità degli assi stradali/ferroviari maggiori che non presentano connettori, quali passaggi sopraelevati, viadotti su corsi d'acqua, etc.

4.2 Le aree critiche per la funzionalità della rete identificano settori caratterizzati da pressioni antropiche o naturali legate a molteplici fattori, anche di origine cumulativa o relittuale.

4.3 Al fine di rimuovere le criticità determinate dagli Elementi di frammentazione, il Piano promuove i seguenti indirizzi di intervento:

  • - mitigazione dell'effetto barriera operato dagli assi infrastrutturali sugli elementi della rete ecologica;
  • - valorizzazione e mantenimento/recupero dei livelli di biopermeabilità degli ecosistemi naturali o seminaturali situati in corrispondenza di gallerie o di altri elementi di interruzione dell'effetto barriera delle infrastrutture (viadotti, ecc.);
  • - riduzione degli interventi in grado di aggravare le problematiche legate ad aree critiche per la connettività della rete;
  • - riqualificazione delle aree degradate e recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica delle aree critiche per la connettività della rete.

Art. 64 Viabilità storica

1. Per le strade individuate come viabilità storica é tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e ciclabile, senza compromettere la continuità del percorso. La tutela opera qualora la viabilità sia rappresentata nel catasto lorenese o in quello di impianto.

2. Per tali tracciati viari sono previsti interventi orientati alla tutela ed alla riqualificazione, sulla base di progetti per tratti omogenei e riconoscibili come elementi unitari.

3. I tracciati della viabilità storica sono mantenuti con le caratteristiche esistenti, sia per quanto riguarda la sezione e l'andamento planoaltimetrico, che per i materiali e le sistemazioni laterali; negli assi appartenenti al Sistema della Mobilità sono ammesse le modifiche e gli adeguamenti indispensabili alla funzionalità ed al ruolo definito per la tipologia di strada.

4. Per le strade vicinali è prescritto il mantenimento della fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente, il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale), evitando l'inserimento di elementi incongrui; sono in tal senso considerati parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno; per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e tecniche costruttive tradizionali; la sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco; per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi; il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata o da fossette laterali parallele al percorso.

5. Sono ammesse modeste modifiche ai tracciati purché non sia alterata l'unitarietà del percorso e non venga compromessa la maglia viaria storica. Sono altresì ammesse modifiche ai tracciati la cui unitarietà è stata compromessa da alterazioni rilevanti.